La disciplina giuridica relativa alla pubblicità sulle strade è quella enunciata dal Nuovo codice della strada( D.Lgs. nr.285 del 30.04.1992 e relativo regolamento di esecuzione e di attuazione – D.P.R. nr. 495 del 16.12.1992 - dall’art. 47 al 56), oltre ai regolamenti comunali e al D.Lgs. nr.42 del 22.01.2004. I mezzi di pubblicità, attualmente, si distinguono in: 1) INSEGNA D’ESERCIZIO:consiste nella semplice scritta con caratteri alfanumerici, eventualmente anche completa con marchi e simboli, installata in corrispondenza della sede dell’attività o nelle pertinenze accessorie della stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce cosiddetta indiretta; 2) PREINSEGNA: consiste in una scritta a caratteri alfanumerici completata da freccia di cosiddetto “orientamento” ed eventuali marchi o simboli, realizzata su un supporto anche bifacciale( che consente la visione da entrambi i lati), e bidimensionale, supportata da apposito sostegno la cui funzione precipua è quella della pubblicizzazione direzionale della sede ove si esercita una determinata attività, nel raggio di 5 km. Dall’attività stessa. NON può essere luminosa né per luce propria né per luce indiretta.