Disturbo alla quiete pubblica per titolare di pubblico esercizio: musica ad alto volume
La normativa che disciplina il cosiddetto “disturbo alla quiete pubblica” o meglio il “ disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone” è contenuta nell’art. 659 del Codice Penale. L’articolo recita che Chiunque, mediante schiamazzo ovvero rumori, abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche ( vds. L’art. 82 R.D. nr.773 del 18.06.1931 di approvazione del TULPS – Testo Unico di Leggi di Pubblica Sicurezza – e gli artt. 155 e 156 D. Lgs nr. 285 del 30.04.1992 – nuovo codice della strada ), ovvero determinando o non impedendo gli strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero i ritrovi, i trattenimenti pubblici e gli spettacoli, soggiace alla pena dell’arresto fino a 3 (tre) mesi o con l’ammenda fino a 309 euro. Per chi esercita un’attività di per sé rumorosa, in violazione alle disposizioni di Legge, si applica la pena dell’ammenda da minimo 103 euro a max 516 euro. E’ ovvio che il disturbo debba essere risentito da un numero consistente ed indeterminato di persone e non limitata ai soggetti che hanno promosso l’azione civile per l’eventuale risarcimento danno. E’ altresì necessario che i rumori o le segnalazioni acustiche non siano semplicemente posti in essere per “ petulanza, capriccio o per altri banali motivi “ perché in questo caso soggiace un’altra specifica violazione al C.P. enunciata dall’art. 660 “ molestie o disturbo alle persone”. Non è , però, necessario che il rumore o lo schiamazzo sia posto in essere per molto tempo. Basta un semplice rumore breve , improvviso ma molto elevato per disturbare il riposo delle persone Non impedire lo strepitio di un volatile (es. merlo indiano) esposto sulla pubblica via, benché esclusa al traffico, integra la violazione del presente articolo. Il gestore di un bar può essere chiamato a rispondere della violazione prevista e punita dall’art. 659 del C.P. per rumori o disturbo provocati dagli avventori del bar stesso, infatti, è proprio la titolarità della gestione dell’esercizio pubblico che implica l’assunzione dell’obbligo giuridico di controllare che la frequenza del locale da parte degli avventori non sfoci in condotte contrastanti con le norme che riguardano in genere la polizia di Sicurezza. Lo stesso dicasi per il gestore di una pizzeria che non impedisce gli schiamazzi provocati dagli avventori in sosta davanti al locale. Non si può procedere al sequestro preventivo dell’immobile ove si configura il reato di disturbo alla quiete pubblica. L’essere componente del Consiglio di amministrazione di una società di capitali (per esempio proprietaria di una discoteca), ove la gestione della stessa sia curata da altra persona intestataria della licenza, non basta per evidenziarne la responsabilità penale piena prevista dal presente articolo, ma solo la responsabilità in termini di concorso ( art. 110 C.P.). Se per l’accertamento della rumorosità si utilizza un apparecchio che però non è stato tarato ogni anno (così come stabilisce la legge), il reato sussiste lo stesso purchè la differenza del risultato sia evidente e non incida sul limite registrato.
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