La somministrazione (dove per somministrazione – ai sensi dell’art.1 comma 1° della Legge 287/91 - s’intende “ la vendita per il consumo sul posto” nel locale o in area aperta al pubblico all’occorrenza attrezzata, di alimenti e bevande mediante distributori automatici in locali esclusivamente adibiti a tale attività è soggetta alla disciplina giuridica di cui alla citata Legge 287/91 nonché ai parametri numerici e ai criteri di sorvegliabilità dei locali. E’ applicabile anche la disciplina giuridica di cui all’art.17 del Decreto Legislativo nr. 114/98 secondo il quale vengono previste due fattispecie: a) vendita di alimenti e bevande mediante distributori automatici o semiautomatici in locali adibiti esclusivamente a tale attività: in questo caso si è soggetti alle disposizioni riguardanti l’apertura di un esercizio di vendita (regime autorizzativo – Legge 287/91 - mentre per gli esercizi di vicinato l’apertura è soggetta a semplice comunicazione ai sensi dell’art. 7 del Decreto Legislativo nr.114/98). N.B. In Sicilia in forza alla Legge Regionale nr. 28 del 22.12.1999, anche per gli esercizi di vicinato si è soggetti al regime autorizzativo; b) vendita di alimenti e bevande mediante distributori automatici o semiautomatici in locali NON adibiti esclusivamente a tale attività: in questo caso si è soggetti alla semplice comunicazione al Comune territorialmente competente. Ne discende che tale attività può essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della stessa da parte del Comune. Nella comunicazione dovrà necessariamente essere indicato il possesso dei requisiti di cui all’art.5 ( requisiti di onorabilità e di professionalità) nonché l’ubicazione specifica del distributore automatico e, se lo stesso viene collocato su area pubblica, l’osservanza delle norme relative all’occupazione di suolo pubblico. La legge non specifica chi debba fare la richiesta e debba avere gli anzidetti requisiti e, pertanto, si ritiene che dette incombenze riguardino l’esercente relativo all’attività connessa al distributore il quale, ovviamente, può essere ( come spesso accade) soggetto diverso dal titolare dell’esercizio nel quale il distributore è collocato. L’unico elemento di distinzione tra l’attività di somministrazione e l’attività di vendita è la presenza di attrezzature in grado di consentire agli avventori la consumazione degli alimenti e delle bevande sul posto o in locale attrezzato. Per la collocazione dei distributori all’interno di spacci interni, si è soggetti a specifica comunicazione al Comune prevista dall’art.17 del Decreto L.vo nr. 114/98. Il possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità è necessario per chi ha iniziato l’attività di vendita tramite distributore automatico dopo il 24.04.1999. La Legge 287/91 si applica in caso di collocazione dei distributori automatici di alimenti e bevande in aree di servizio, solo se in distributori sono collocati in locali esclusivamente adibiti a tale attività. In caso contrario ci si rifà al Decreto Legislativo nr. 114/98. Dal punto di vista igienico – sanitario, i distributori automatici o semiautomatici devono avere i seguenti requisiti: 1) essere di facile pulizia e disinfettabili; 2) essere fatte con materiale idoneo agli alimenti e idoneo a resistere alle continue e ripetute operazioni di pulizia; 3) avere l’apertura esterna di erogazione non esposta a contaminazioni. Dell’avvenuta installazione, và data comunicazione agli organi preposti per i controlli igienico – sanitari e, pertanto, la presenza delle macchinette va indicata sull’autorizzazione sanitaria. Distributori automatici sono anche quello della birra o del vino alla spina e di ogni altra bevanda. Il personale che effettua il rifornimento dei distributori automatici anche se gli alimenti sono chiusi in singole confezioni, deve avere un’attestazione igienico sanitaria ( in sostituzione del vecchio libretto di idoneità sanitaria ex art. 37 regolamento del 1980).Lo staff di Sapori Regionali.
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