Trattenimenti musicali nei locali di somministrazione di alimenti e bevande
Si sta sempre più diffondendo la tendenza, da parte dei gestori di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di organizzare piccoli intrattenimenti o spettacoli riservati ai frequentatori del locale stesso. Tali attività, ovviamente, sono soggetti a preventiva licenza secondo l’art. 69 del TULPS necessaria per gli spettacoli, trattenimenti, giochi, videogiochi, biliardi, calcio balilla, juke – box e apparecchi simili. Non occorre alcuna licenza per la detenzione nel pubblico esercizio di un televisore. Secondo la sentenza della cassazione penale sez. I° del 27.05.1994 nr. 6204, se l’installazione del televisore non viene fatta per rendere più confortevole la permanenza dei clienti nel locale, ma per effettuare trattenimenti pubblici programmati nel contesto dell’attività imprenditoriale si ravvisa il reato di cui all’art. 666 del C.P.. Deve essere ben inteso che le attività di trattenimento, benché autorizzate, devono essere accessorie rispetto all’attività principale e quindi l’attività prevalente non dovrà essere quella del trattenimento successivamente autorizzata. N.B. Se dal semplice intrattenimento di passa allo “spettacolo”, all’interno per es. di un bar determina un cambio di destinazione che dovrà essere autorizzato ai sensi dell’art. 80 del TULPS, previa dichiarazione di agibilità da parte della commissione tecnica di vigilanza sui pubblici spettacoli.
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