Trattenimenti danzanti presso le discoteche o sale da ballo
La normativa che disciplina i trattenimenti danzanti presso le discoteche o presso le sale da ballo nonché i locali di pubblico spettacolo e/o di trattenimento in genere, è l’art. 68 e 80 del TULPS, l’art. 11 del Regolamento di Esecuzione del Testo Unico di Leggi di Pubblica Sicurezza e il D.P.R. nr. 311 del 28.05.2001. Il titolo amministrativo necessario per lo svolgimento di tale attività è la licenza comunale che, salvo i casi di autorizzazione temporanea, ha validità permanente. E viene rilasciata entro i 60 giorni successivi alla richiesta. Quest’ultima, tesa al rilascio del titolo autorizzativo và presentata da una persona con più di diciotto anni, in carta uso bollo e deve contenere, necessariamente, i seguenti dati: le generalità complete del richiedente, comprensive di codice e domicilio fiscale; Per le persone giuridiche è necessaria la denominazione della ditta nonché le generalità complete del legale rappresentante; una dichiarazione che attesti il possesso dei requisiti soggettivi di cui alla L. nr.575 del 31.05.1965 e successive modificazioni e all’art. 11 del TULPS; l’ubicazione, la natura e l’insegna dell’esercizio in cui si svolge l’attività in questione; la dichiarazione di disponibilità dei locali e la destinazione d’uso dei locali stessi. Alla predetta istanza dovranno essere allegate nr.2 planimetrie dei locali interessati in scala 1/100. Qualora dovesse esserci una valutazione preliminare positiva che dovrà avvenire entro 30 gg. dall’istanza, il richiedente dovrà produrre anche: la marca da bollo da mettere sul titolo autorizzativo (licenza comunale); una nuova autocertificazione di disponibilità dei locali; il verbale della Commissione di Vigilanza di Pubblico Spettacolo con parere favorevole di agibilità del locale; una copia del certificato di prevenzione incendi o altra documentazione di cui all’art.3 del D.P.R. nr. 37 del 12.01.1998; tre copie della relazione di impatto acustico firmata da un tecnico abilitato iscritto all’albo regionale degli esperti in acustica sulla quale si pronuncerà l’A.R.P.A. della locale A.S.L.; l’attestazione della regolarità dei pagamenti riguardanti lo smaltimento dei rifiuti e l’autocertificazione antimafia.