Il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri che disciplina la materia dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante o di pubblico spettacolo, nonché degli esercizi pubblici che utilizzano impianti elettroacustici in qualsiasi ambiente chiuso o aperto e dei circoli privati, è il nr.215 del 16.04.1999. I livelli massimi consentiti di pressione sonora, misurata su indice LASmax e LAcq disciplinati anche dal Decreto del Ministro dell’Ambiente datato 16.03.1998, pubblicato sulla G.U. nr.76 del 01.04.1998 sono: a) 105 dB ( decibel) LASmax per quanto concerne i luoghi di intrattenimento danzante, di pubblico spettacolo e per i pubblici esercizi; b) 95 dB LAcqper quanto concerne i luoghi di intrattenimento danzante, di pubblico spettacolo e per i pubblici esercizi. Incombe all’esercente, all’inizio dell’attività e dopo ogni eventuale modifica o riparazione dell’impianto, l’onere specifico di controllare e verificare i livelli di pressione sonora generati dagli impianti elettroacustici utilizzati. Viene considerato coobbligato in solido con il gestore anche il preposto. Nello specifico il gestore o il preposto , avvalendosi di un tecnico abilitato e competente, dovrà far redigere una relazione tecnica per certificare che le caratteristiche tecniche dell’impianto siano idonee a non superare i limiti indicati per legge. La relazione dovrà indicare l’elenco, nel dettaglio, di tutti i componenti dell’impianto compreso marca, modello e numero di serie; l’indicazione della massima emissione sonora dell’impianto; l’elenco della strumentazione utilizzata per il rilievo del livello di LAcq; il valore di LAcq rilevato in assenza di pubblico, misurato per un tempo di almeno sessanta secondi; la planimetria del locale con l’indicazione delle posizioni dei diffusori acustici nonché dei punti di rilievo del livello LAcq. Se l’impianto elettroacustico non è in grado di superare il livello limite di LAcq, il gestore o il preposto del locale redigono specifica “dichiarazione sostitutiva” giusta L. nr.15 art. 4 del 04.01.1968. Questo documento assieme alla relazione tecnica dovrà essere conservato presso il locale in cui si svolge la manifestazione musicale ed dovrà essere esibito agli eventuali organi preposti ai controlli. Se, invece, si accerta che l’impianto elettroacusticopotenzialmente potrebbe superare i limiti indicati, il tecnico dovrà effettuare un nuovo accertamento tenendo conto della presenza dei cosiddetti avventori che potrebbero modificare i valori rilevati, con compilazione di una nuova relazione. Se in questo caso esce fuori che i valori rientrano nei limiti di legge, il gestore o preposto farà una nuova dichiarazione sostitutiva che allegherà alla relazione. Il tutto dovrà essere conservato presso il locale per eventuali controlli. Qualora dal secondo accertamento dovesse emergere che i limiti sono superiori a quelli previsti dalla legge, il gestore del locale dovrà attuare tutti quegli accorgimenti dettati dal tecnico per evitare sforamenti sonori e quindi emissioni di disturbo, sanzionabili anche penalmente. Si ricorda che il disturbo del riposo delle persone, integra l’ipotesi della violazione prevista e punita dal Codice Penale. Lo staff di Sapori Regionali.
Vuoi
inserire il tuo banner nel nostro archivio? CLICCA
QUI.
AL MOMENTO PRESENTI IN ARCHIVIO
126
770
918
870
276
Aziende
vinicole
Hotel
e Bed&Breakfast
Ristoranti
Altre aziende
Ricette
Copyright ® - Saporiregionali.it
- Tutti i diritti riservati - Privacy
-
IL BLOG Lo staff si riserva la facolta'
di rimuovere in qualsiasi momento aziende non idonee al servizio
gratuito offerto.