Schede di notificazione o di dichiarazione delle generalita'
Ai sensi dell’art.109 del Testo Unico di Leggi di Pubblica Sicurezza ( che in breve tempo ha subito notevoli evoluzioni ai sensi della Legge nr.388 del 30.09.1993, del decreto Legislativo nr. 480 del 13.07.1994, della Legge nr.203 del 30.05.1995 ed infine della Legge nr.135 del 29.03.2001), I gestori delle strutture ricettive ( tra cui gli esercizi alberghieri, quelli che forniscono alloggio in tenda, roulotte nonché proprietari e gestori di case e di appartamenti per vacanze, gli affittacamere e i gestori di strutture di accoglienza non convenzionali, eccezzion fatta peri rifugi alpini inclusi nell’elenco regionale o della provincia autonoma), possono dare alloggio soltanto a personemunite di carta di identità o altro valido documento equipollente. Per i cittadini stranieri dell’U.E. è sufficiente il passaporto o altro documento equivalente purchè minuto di fotografia dell’interessato. Con la nuova normativa i gestori delle strutture ricettive sono tenuti a consegnare ai clienti che devono alloggiare una scheda di notificazione (conforme al modello approvato con Decreto Ministeriale del 5.07.1994 – G.U. nr.169 del 21.07.1994) o di dichiarazione delle generalità che potrà essere compilata dal gestore o dall’alloggiato stesso, sottoscritta, comunque, da quest’ultimo. Per le famiglia basta la sottoscrizione del capo famiglia mentre per i gruppi vacanze, basta la sottoscrizione del capogruppo. I gestori hanno l’obbligo tassativo entro 24 ore dall’arrivo delle persone alloggiate di comunicare all’Autorità Locale di Pubblica Sicurezza le generalità delle persone stesse (copia della scheda). Tale comunicazione potrà avvenire manualmente mediante la consegna a mano di copia delle schede o di elenco (tabulato) ovvero mediante mezzo informatico o telematico. Le Questure si sono attrezzate con un software per la ricezione dei dati giornalieri. L’omessa o ritardata comunicazione all’Autorità di Pubblica Sicurezza delle persone alloggiate, mediante consegna di copia della scheda o di invio dei dati telematici o informatici comporta una sanzione penale, in violazione dell’art.109 del TULPS, ovvero l’arresto fino a 3 mesi o l’ammenda fino a Euro 206,00 - art.17 del Testo Unico di Leggi di Pubblica Sicurezza -. Si procede d’ufficio. L’arresto non è consentito e nemmeno il fermo. Autorità competente la Procura della Repubblica presso il Tribunale del posto. Alla stessa pena soggiace in virtù della medesima disposizione legislativa ( art.109 del TULPS) chi non compila la scheda degli alloggiati ovvero la compila irregolarmente o non la conserva a disposizione degli Ufficiali o Agenti di P.S. addetti ai controlli oppure chi da alloggio a stranieri sprovvisti di passaporto o altro documento equipollente o ancora chi da alloggio a cittadini italiani non muniti di documento di riconoscimento idoneo ad attestare l’identità del soggetto.