PRINCIPALI VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE SUGLI ESERCIZI PUBBLICI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE: PRONTUARIO
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1) Violazione dell’obbligo di tenere accesa una luce alla porta principale dell’esercizio, dall’imbrunire alla chiusura:, ai sensi dell’art. 185 Reg. TULPS: Sanzione amministrativa da Euro 154,00 a Euro 1.032,00 – art. 221 bis/2° TULPS -. Pagamento in misura ridotta (PMR) entro 60 gg. Euro 308,00. Autorità competente il Prefetto del luogo;
2) Violazione dell’obbligo di tenere esposti nel locale in luogo ben visibile al pubblico: a) la licenza; b) la tariffa dei prezzi; c) l’elenco delle bevande alcooliche; d) la riproduzione di stampa degli articoli di legge (TULPS) in violazione dell’art. 180 Regolamento del TULPS: Sanzione amministrativa da euro 154,00 a Euro 1.032,00 – art. 221 bis/2° TULPS -. Pagamento in misura ridotta (PMR) entro 60 gg. euro 308,00. Autorità competente l’Ufficio Regionale del Contenzioso del luogo. Non si applica agli esercizi ricettivi (art. 11 della L. nr. 135 del 29.03.2001);
3) Rifiutare senza legittimo motivo le prestazioni del proprio esercizio: a chiunque le domandi e ne corrisponda il prezzo, in violazione dell’art. 187 Reg. TULPS: Sanzione amministrativa da euro 516,00 a Euro 3.098,00 – art. 221 bis/1° TULPS -. Pagamento in misura ridotta (PMR) entro 60 gg. Euro 1.032,00. Autorità competente il Prefetto del luogo;
4) Titolare di esercizio pubblico che omette di effettuare lo sgombero o non cessa la somministrazione di alimenti e bevande dopo l’orario di chiusura: in violazione dell’art. 186 Reg. TULPS: Sanzione amministrativa da Euro 154,00 a Euro 1.032,00 – art. 221 bis/2° TULPS -. Pagamento in misura ridotta (PMR) entro 60 gg. Euro 308,00. Autorità competente il Prefetto del luogo; N.B. articolo superato dal Decreto Legge 13 agosto 2011 nr.138 – Manovra bis “liberalizzazioni“ del governo Monti, convertito in Legge dall’art.1/1° L. nr.148 del 14 settembre 2011, che di fatto liberalizza gli orari e i giorni di apertura: gli esercizi pubblici, infatti, a far data dal possono stare aperti 24 ore consecutive fermo restando il divieto di somministrazione di bevande alcoliche dalle ore 03:00 alle ore 06:00;
5) Uso di strumenti musicali nell’esercizio pubblico per lo svolgimento di feste o spettacoli in genere, senza l’autorizzazione amministrativa del Comune: in violazione dell’art. 68 del TULPS: Sanzione amministrativa da Euro 258,00 a Euro 1.549,00 – art. 666 C.P. -. Pagamento in misura ridotta (PMR) non ammesso. Autorità competente il Comune del luogo;
6) Obbligo di assicurare la possibilità volontaria della rilevazione del tasso alcolemico: titolare o gestore di locale in cui si somministrano alcolici e che proseguano l’attività oltre le ore 24:00, ometteva di assicurare che all’uscita del locale si potesse effettuare il controllo volontario del tasso alcol emico con apposita macchinetta o dispositivi usa e getta: in violazione dell’art. 6 comma 2 quater D.L. 117/2007: Sanzione amministrativa da Euro 300,00 a Euro 1.200,00. Pagamento in misura ridotta (PMR) entro 60 gg. Euro 400,00. Autorità competente il Prefetto;
7) Obbligo di esporre le tabelle ministeriali: Titolare o gestore di locale ove si somministrano alcolici e si prosegue l’attività oltre le ore 24:00, ometteva di esporre all’entrata, all’interno e all’uscita del locale le tabelle ministeriali che riproducono i sintomi correlati con l’assunzione di alcool ovvero le quantità delle bevande che determinano il superamento del limite di 0,5 gr/l., in violazione all’art. 6 comma 2° quater del D.L. nr.117/2007: Sanzione amministrativa da Euro 300,00 a Euro 1.200,00. Pagamento in misura ridotta (PMR) entro 60 gg. Euro 400,00. Autorità competente il Prefetto;
8) Somministrazione di bevande alcoliche negli stabilimenti balneari: Titolare o gestore di stabilimento balneare munito di licenza ai sensi dell’art. 86 del TULPS è autorizzato a svolgere nelle ore pomeridiane intrattenimento e svago danzante congiuntamente alla somministrazione di bevande alcoliche in tutti i giorni della settimana, e comunque non prima delle ore 17:00 e non oltre le ore 20:00 in violazione dell’art. 6 comma 2 quinquies del D.L. nr. 117/2007. Sanzione amministrativa da Euro 5000,00 a euro 20.000,00. (PMR): entro 60 gg. Euro 6666,67. Autorità competente il Prefetto del luogo della commessa violazione;
9) Sala da bigliardo o di altri giochi leciti senza la prescritta licenza del comune:– art. 86 TULPS e art. 194 Reg. TULPS: Sanzione amministrativa da Euro 516,00 a euro 3.098,00 secondo il disposto di cui all’art. 17 bis/1° del T.U.L.P.S. (PMR): entro 60 gg. Euro 1.032,00. Autorità competente il Prefetto del luogo della commessa violazione;
10) Esercitare senza la prescritta licenza di cui all’art.86 del TULPS l’attività di distribuzione e di gestione, anche indiretta, di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici: di cui all’art. 110 commi 6 e 7 del TULPS: Sanzione amministrativa da Euro 516,00 a euro 3.098,00 secondo il disposto di cui all’art. 17 bis/1° del T.U.L.P.S. (PMR): entro 60 gg. Euro 1.032,00. Autorità competente il Prefetto del luogo della commessa violazione;
11) Esercitare senza la prescritta licenza di cui all’art.86 del TULPS l’installazione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all’art. 110 commi 6 e 7 del TULPS in esercizi commerciali o pubblici diversi da quelli in possesso di autorizzazioni di cui agli artt. 86 e 88 del TULPS in violazione dell’art. 86 TULPS: Sanzione amministrativa da Euro 516,00 a euro 3.098,00 secondo il disposto di cui all’art. 17 bis/1° del T.U.L.P.S. (PMR): entro 60 gg. Euro 1.032,00. Autorità competente il Prefetto del luogo della commessa violazione;
12) Esercitare senza la prescritta licenza di cui all’art.86 del TULPS l’installazione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all’art. 110 commi 6 e 7 del TULPS in aree aperte al pubblico o in circoli privati in violazione dell’art. 86 TULPS: Sanzione amministrativa da Euro 516,00 a euro 3.098,00 secondo il disposto di cui all’art. 17 bis/1° del T.U.L.P.S. (PMR): entro 60 gg. Euro 1.032,00. Autorità competente il Prefetto del luogo della commessa violazione;
13) Chiunque gestisce apparecchi di cui al comma 6 dell’art. 110 del TULPS ne consente l’uso a minori di anni 18: in violazione dell’art. 110 comma 8° TULPS: Sanzione amministrativa da Euro 500,00 a euro 3.000,00 secondo il disposto di cui all’art. 110 comma 8 bis del T.U.L.P.S. (PMR): entro 60 gg. Euro 1.000,00. Autorità competente il Prefetto del luogo della commessa violazione. Sanzione accessoria: chiusura dell’esercizio per un periodo non superiore a 15 giorni;
14) Chiunque distribuisce, installa o consente l’uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni varie di apparecchi o congegni con caratteristiche non rispondenti alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 dell’art. 110 del TULPS: in violazione dell’art. 110 comma 9 lett. C TULPS: Sanzione amministrativa da Euro 1000,00 a euro 6.000,00 per ciascun apparecchio (PMR): entro 60 gg. Euro 2.000,00 per ciascun apparecchio. Autorità competente il Direttore Regionale dei Monopoli di Stato. E’ previsto il sequestro amministrativo degli apparecchi ai sensi dell’art. 13 comma 2° della Legge 689 del 1981 ( legge di depenalizzazione);
15) Chiunque distribuisce, installa o consente l’uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni varie di apparecchi o congegni per i quali non siano stati rilasciati i titoli autorizzatori: in violazione dell’art. 110 comma 9 lett. d TULPS: Sanzione amministrativa da Euro 500,00 a euro 3.000,00 per ciascun apparecchio (PMR): entro 60 gg. Euro 1.000,00 per ciascun apparecchio. Autorità competente il Direttore Regionale dei Monopoli di Stato. E’ previsto il sequestro amministrativo degli apparecchi ai sensi dell’art. 13 comma 2° della Legge 689/81 ( legge di depenalizzazione);
16) Mancata esposizione su ogni apparecchio dei titoli autorizzatori: in violazione dell’art. 110 comma 9 lett. f TULPS: Sanzione amministrativa da Euro 500,00 a euro 3.000,00 per ciascun apparecchio (PMR): entro 60 gg. Euro 1.000,00 per ciascun apparecchio. Autorità competente il Direttore Regionale dei Monopoli di Stato;
17) Mancata esposizione nella sala giochi della tabella con i giochi vietati, d’azzardo e l’indicazione del divieto di scommesse (di cui all’art. 110 del TULPS ovvero nella sala da bigliardo, della tariffa del gioco stesso) in violazione dell’art. 195 Reg. TULPS: sanzione penale dell’ammenda da euro 516,00fino a euro 5.164,00 – art. 221 TULPS. Si procede d’Ufficio. L’arresto non è consentito e nemmeno il fermo. Autorità competente la Procura della Repubblica presso il Tribunale del luogo;
18) Impiego di sostanze alimentari non consentite: Impiegare nella fase di preparazione di alimenti e bevande, vendere o detenere per la vendita, somministrare o distribuire per il consumo sostanze alimentari private di elementi nutritivi ovvero in cattivo stato di conservazione, con cariche microbiche superiori ai limiti stabiliti, con l’aggiunta di additivi chimici non autorizzati: in violazione all’art. 5 della L. 283/62. Sanzione penale dell’arresto fino ad un anno o dell’ammenda da euro 309,00 a euro 30.987,00. Si procede d’ufficio. L’arresto e il fermo non sono consentiti agli organi accertatori. Competente è la Procura della Repubblica presso il Tribunale del luogo della commessa violazione.
19) Impiego di sostanze alimentari nocive: Impiegare nella fase di preparazione di alimenti e bevande, vendere o detenere per la vendita, somministrare o distribuire per il consumo sostanze alimentari insudiciate, invase da parassiti, in stato di alterazione o comunque nocive: in violazione all’art. 5 della L. 283/62. Sanzione penale dell’arresto da 3 mesi ad un anno o dell’ammenda da euro 2.582,00 a euro 46.481,00. Si procede d’ufficio. L’arresto e il fermo non sono consentiti agli organi accertatori. Competente è la Procura della Repubblica presso il Tribunale del luogo della commessa violazione.
20) Detenzione di sostanze non consentite: Detenere nei locali di lavorazione ( o comunque con questi comunicanti) sostanze il cui impiego non è consentito nella manipolazione di alimenti e bevande, in violazione all’art. 9 della L. 283/62. Sanzione amministrativa da Euro 258,00 a euro 7.746,00. (PMR): entro 60 gg. euro 516,00. Autorità competente l’Ufficio Regionale del Contenzioso del luogo della commessa violazione;
21) Laboratori e impianti sprovvisti di autorizzazione sanitaria: Stabilimenti e laboratori di produzione, preparazione e confezionamento, depositi all’ingrosso di sostanze alimentari nonché piccoli laboratori artigianali annessi agli esercizi pubblici, privi di autorizzazione sanitaria, in violazione all’art. 25 del D.P.R. 327/80. Sanzione amministrativa prevista fino a euro 774,00. (PMR): entro 60 gg. euro 258,00. Autorità competente l’Ufficio Regionale del Contenzioso del luogo della commessa violazione;
22) Mancata comunicazione all’Autorità sanitaria della variazione dei dati dell’impresa: Omessa comunicazione all’Autorità Sanitaria delle variazioni relative ai dati dell’impresa riguardanti il nome, la ragione sociale, la sede e le indicazioni relative ad eventuali marchi depositati, in violazione all’art. 27 del D.P.R. 327/80. Sanzione amministrativa prevista fino a euro 774,00. (PMR): entro 60 gg. euro 258,00. Autorità competente l’Ufficio Regionale del Contenzioso del luogo della commessa violazione;
23) Modifiche ai laboratori senza comunicazione o nulla osta: Apportare modifiche ai locali destinati alla produzione, confezionamento e preparazione di sostanze alimentari, senza nulla osta o senza comunicazione all’Autorità Sanitaria, in violazione all’art. 27 del D.P.R. 327/80. Sanzione amministrativa prevista fino a euro 774,00. (PMR): entro 60 gg. euro 258,00. Autorità competente l’Ufficio Regionale del Contenzioso del luogo della commessa violazione;
24) Mancanza del libretto di idoneità sanitaria: Preparare, produrre, manipolare o vendere sostanze alimentar, senza il libretto di idoneità sanitaria ovvero con libretto scaduto (la validità è annuale), in violazione all’art. 14 della L. 283/62 e art. 37 del D.P.R. 327/80. Sanzione amministrativa prevista fino a euro 30,00. (PMR): entro 60 gg. euro 10,00. Autorità competente l’Ufficio Regionale del Contenzioso del luogo della commessa violazione;
25) Assumere personale privo di libretto di idoneità sanitaria: Assumere o comunque mantenere in servizio personale addetto alla manipolazione di alimenti e bevande privo di libretto di idoneità sanitaria, in violazione all’art. 14/2° comma della L. 283/62. Sanzione amministrativa prevista fino a euro 77,00. (PMR): entro 60 gg. euro 25,66. Autorità competente l’Ufficio Regionale del Contenzioso del luogo della commessa violazione. All’accertamento della presente violazione è disposta la sospensione della licenza per un periodo non superiore a 10 gg. Secondo il disposto di cui all’art. 21 della L.689/81;
26) Conservazione sul posto di lavoro dei libretti di idoneità sanitaria: Omettere di conservare sul posto di lavoro i libretti di idoneità sanitaria del personale dipendente, ovvero non presentarli agli organo di vigilanza, in violazione all’art. 41 del D.P.R. 327/80. Sanzione amministrativa prevista fino a euro 774,00. (PMR): entro 60 gg. euro 258,00. Autorità competente l’Ufficio Regionale del Contenzioso del luogo della commessa violazione;
27) Trasporto di sostanze alimentari con mezzi non idonei: Trasportare sostanze alimentari con mezzi non idonei dal punto di vista igienico ovvero non tenuti puliti, in violazione all’art. 43 del D.P.R. 327/80. Sanzione amministrativa prevista fino a euro 774,00. (PMR): entro 60 gg. euro 258,00. Autorità competente l’Ufficio Regionale del Contenzioso del luogo della commessa violazione;
28) Attività di somministrazione senza autorizzazione: Aprire o trasferire un esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, senza la prescritta autorizzazione del Comune, in violazione all’art. 3 della L. 287/91. Sanzione amministrativa da euro 516,00 a euro 3.098,00. (PMR): entro 60 gg. euro 1.032,00. Autorità competente il Comune del luogo della commessa violazione;
29) Utilizzo di zucchero non preconfezionato: Porre in vendita o somministrare zucchero non preconfezionato, in violazione all’art. 2/2° comma lettera f. del D. Lgs nr.51 del 20.02.2004. Sanzione amministrativa da euro 2.000,00 a euro 6.000,00. (PMR): entro 60 gg. euro 3.000,00. Autorità competente l’Ufficio Sanzioni amministrative della Camera di Commercio (ex UPICA);
30) Inosservanza dell’orario di apertura e chiusura: Inosservanza dell’orario di apertura e chiusura dell’esercizio commerciale in relazione all’orario massimo e minimo stabilito dal Sindaco con apposita ordinanza, in violazione all’art. 8/1° della L. 287/91. Sanzione amministrativa da euro 154,00 a euro 1.032,00. (PMR): entro 60 gg. euro 308,00. Autorità competente il Comune del luogo della commessa violazione. Si può posticipare l’apertura e anticipare la chiusura fino ad un massimo di un’ora ed effettuare una chiusura intermedia fino a due ore consecutive;
31) Mancata esposizione di cartello indicante l’orario adottato: Omessa esposizione di un cartello ben visibile in cui è indicato l’orario adottato già comunicato al Comune, in violazione all’art. 8 della L. 287/91. Sanzione amministrativa da euro 154,00 a euro 1.032,00. (PMR): entro 60 gg. euro 308,00. Autorità competente il Comune del luogo della commessa violazione; N.B. articolo messo in discussione dal Decreto Legge 13 agosto 2011 nr.138 – Manovra bis “liberalizzazioni“ del governo Monti, convertito in Legge dall’art.1/1° L. nr.148 del 14 settembre 2011, che di fatto liberalizza gli orari e i giorni di apertura: gli esercizi pubblici, infatti, a far data dal possono stare aperti 24 ore consecutive fermo restando il divieto di somministrazione di bevande alcoliche dalle ore 03:00 alle ore 06:00;
32) Mancata esposizione di cartello indicante il turno di apertura: Omessa esposizione di un cartello ben visibile in cui è indicato il turno di apertura adottato già comunicato al Comune, in violazione all’art. 8 della L. 287/91. Sanzione amministrativa da euro 154,00 a euro 1.032,00. (PMR): entro 60 gg. euro 308,00. Autorità competente il Comune del luogo della commessa violazione; N.B. articolo messo in discussione dal Decreto Legge 13 agosto 2011 nr.138 – Manovra bis “liberalizzazioni“ del governo Monti, convertito in Legge dall’art.1/1° L. nr.148 del 14 settembre 2011, che di fatto liberalizza gli orari e i giorni di apertura: gli esercizi pubblici, infatti, a far data dal possono stare aperti 24 ore consecutive fermo restando il divieto di somministrazione di bevande alcoliche dalle ore 03:00 alle ore 06:00;
33) Turno di apertura: Inosservanza del programma di apertura relativa al turno predisposto dal Sindaco, in violazione all’art. 8/5° comma della L. 287/91. Sanzione amministrativa da euro 154,00 a euro 1.032,00. (PMR): entro 60 gg. euro 308,00. Autorità competente il Comune del luogo della commessa violazione; N.B. articolo messo in discussione dal Decreto Legge 13 agosto 2011 nr.138 – Manovra bis “liberalizzazioni“ del governo Monti, convertito in Legge dall’art.1/1° L. nr.148 del 14 settembre 2011, che di fatto liberalizza gli orari e i giorni di apertura: gli esercizi pubblici, infatti, a far data dal possono stare aperti 24 ore consecutive fermo restando il divieto di somministrazione di bevande alcoliche dalle ore 03:00 alle ore 06:00;
34) Vendita ambulante di bevande alcoliche: Effettuava la vendita ambulante di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, in violazione all’art. 87 del TULPS. Sanzione amministrativa da euro 516,00 a euro 3.098,00. (PMR): entro 60 gg. euro 1.032,00. Autorità competente il Prefetto del luogo della commessa violazione. Dalle 24:00 alle ore 07:00 si applica l’art. 14 bis della L. 125/2001;
35) Interruzione della somministrazione di bevande alcoliche dopo le ore 3: I titolari di tutti gli esercizi pubblici, compresi quelli in cui si svolge qualsivoglia spettacolo o l’intrattenimento, devono interrompere la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche alle ore 3 e non possono riprenderla nelle tre ore successive (quindi fino alle 06:00), secondo il disposto di cui all’art. 6 /2° comma del D.L. nr. 117/2007. Sanzione amministrativa da euro 5.000,00 a euro 20.000,00. (PMR): entro 60 gg. euro 6.666,67. Autorità competente il Prefetto del luogo della commessa violazione. Non si applica la notte del 31 dicembre e la notte del 15 agosto. Se contestate nel biennio due violazioni, è disposta la sospensione della licenza da 7 a 30 gg.. Verrà inviata copia del verbale all’Autorità competente da parte dell’organo accertatore anche in caso di pagamento in misura ridotta;
36) Stabilimento balneare senza licenza: Esercitare uno stabilimento balneare senza l’autorizzazione del Comune, in violazione all’art. 86 del TULPS. Sanzione amministrativa da euro 516,00 a euro 3.098,00. (PMR): entro 60 gg. euro 1.032,00. Autorità competente il Comune del luogo della commessa violazione;
37) Settore merceologico diverso da quello autorizzato: Esercitare l’attività commerciale ( alimentare o non alimentare) diverso da quello autorizzato ( media o grande struttura) ovvero da quello comunicato al comune ( esercizio di vicinato), in violazione all’art. 5/1° comma del D.Lgs nr.114 del 31.03.1998. Sanzione amministrativa da euro 2.582,00 a euro 15.493,00. (PMR): entro 60 gg. euro 5.164,00. Autorità competente il Comune del luogo della commessa violazione. E’ prevista l’ordinanza di chiusura dell’esercizio commerciale in virtù del disposto normativo di cui all’art. 22/6° comma del D.Lgs 114/98;
38) Apertura, trasferimento, ampliamento di esercizio di vicinato: Aprire, trasferire la sede o ampliare la superficie di un esercizio di vicinato (fino al limite di cui all’art.4/1° comma lett. d) senza la preventiva comunicazione al comune, in violazione all’art. 7 del D.Lgs 114/98. Sanzione amministrativa da euro 2.582,00 a euro 15.493,00. (PMR): entro 60 gg. euro 5.164,00;
39) Apertura, trasferimento, ampliamento di esercizio di vicinato prima del termine di 30 giorni: Aprire, trasferire la sede o ampliare la superficie di un esercizio di vicinato (fino al limite di cui all’art.4/1° comma lett. d) prima che siano trascorsi 30 gg. Dal ricevimento della comunicazione, in violazione all’art. 7 del D.Lgs 114/98. Sanzione amministrativa da euro 2.582,00 a euro 15.493,00. (PMR): entro 60 gg. euro 5.164,00. Autorità competente il Comune del luogo della commessa violazione;
40) Apertura trasferimento o ampliamento di media struttura di vendita senza autorizzazione: Aprire, trasferire o ampliare di una superficie fino al limite di cui all’art.4/1° comma lett e) di una media struttura di vendita senza autorizzazione del comune competente per territorio, in violazione all’art. 8 del D.Lgs 114/98. Sanzione amministrativa da euro 2.582,00 a euro 15.493,00. (PMR): entro 60 gg. euro 5.164,00. Autorità competente il Comune del luogo della commessa violazione;
41) Apertura trasferimento o ampliamento di grande struttura di vendita senza autorizzazione: Aprire, trasferire o ampliare di una superficie di una grande struttura di vendita senza autorizzazione del comune competente per territorio, in violazione all’art. 9 del D.Lgs 114/98. Sanzione amministrativa da euro 2.582,00 a euro 15.493,00. (PMR): entro 60 gg. euro 5.164,00. Autorità competente il Comune del luogo della commessa violazione;
42) Omessa comunicazione del trasferimento di gestione o di proprietà: Omessa comunicazione al comune del trasferimento di gestione o di proprietà di un esercizio di vicinato, di media o grande struttura di vendita, in violazione all’art. 26/5° comma D.Lgs 114/98. Sanzione amministrativa da euro 516,00 a euro 3.098,00. (PMR): entro 60 gg. euro 1.032,00. Autorità competente il Comune del luogo della commessa violazione;
43) Omessa comunicazione di cessazione di attività: Omessa comunicazione al comune della cessazione dell’attività di un esercizio di vicinato, di media o grande struttura di vendita, in violazione all’art. 26/5° comma D.Lgs 114/98. Sanzione amministrativa da euro 516,00 a euro 3.098,00. (PMR): entro 60 gg. euro 1.032,00. Autorità competente il Comune del luogo della commessa violazione;
44) Vendite straordinarie: Vendite di liquidazione effettuate senza preventiva comunicazione al comune, in violazione all’art. 15/2° comma del D.Lgs 114/98. Sanzione amministrativa da euro 516,00 a euro 3.098,00. (PMR): entro 60 gg. euro 1.032,00. Autorità competente il Comune del luogo della commessa violazione;
45) Mancata indicazione di sconto per le vendite straordinarie: Mancata osservanza dell’obbligo di indicare lo sconto effettuato ovvero il ribasso espresso in percentuale sul prezzo originario di vendita che, comunque, deve essere esposto, in violazione all’art. 15/5° comma del D.Lgs 114/98. Sanzione amministrativa da euro 516,00 a euro 3.098,00. (PMR): entro 60 gg. euro 1.032,00. Autorità competente il Comune del luogo della commessa violazione;
46) Vendite straordinarie effettuate in periodi non ammessi: Vendite di liquidazione o di fine stagione effettuate in modi, periodi o con durata diversa rispetto ai criteri stabiliti dalla regione di appartenenza, in violazione all’art. 15/6° comma del D.Lgs 114/98. Sanzione amministrativa da euro 516,00 a euro 3.098,00. (PMR): entro 60 gg. euro 1.032,00. Autorità competente il Comune del luogo della commessa violazione;
47) Vendita con apparecchi automatici senza comunicazione al comune: Vendita di prodotti al dettaglio con apparecchi automatici senza la prescritta e preventiva comunicazione al comune, in violazione all’art. 17/1° comma del DLgs 114/98. Sanzione amministrativa da euro 2.582,00 a euro 15.493,00. (PMR): entro 60 gg. euro 5.164,00. Autorità competente il Comune del luogo della commessa violazione;
48) Inizio attività con apparecchi automatici prima dei 30 giorni: Inizio dell’attività di vendita al dettaglio prima che siano decorsi 30 gg. Dal ricevimento della comunicazione del comune, in violazione all’art. 17/2° comma del D.Lgs 114/98. Sanzione amministrativa da euro 2.582,00 a euro 15.493,00. (PMR): entro 60 gg. euro 5.164,00. Autorità competente il Comune del luogo della commessa violazione;
49) Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione: Vendita al dettaglio per corrispondenza ovvero tramite televisione o altri sistemi di comunicazione, senza la prescritta e preventiva comunicazione al comune di competenza, in violazione all’art. 18/1° comma del D.Lgs 114/98. Sanzione amministrativa da euro 2.582,00 a euro 15.493,00. (PMR): entro 60 gg. euro 5.164,00. Autorità competente il Comune del luogo della commessa violazione;
50) Inizio dell’attività di vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi prima dei 30 giorni: Inizio dell’attività di vendita al dettaglio per corrispondenza ovvero tramite televisione o altri sistemi di comunicazione prima che sia decorso il termine dei 30 gg. Dal ricevimento della comunicazione, in violazione all’art. 18/1° comma del DLgs 114/98. Sanzione amministrativa da euro 2.582,00 a euro 15.493,00. (PMR): entro 60 gg. euro 5.164,00. Autorità competente il Comune del luogo della commessa violazione;
51) Vendita effettuata presso il domicilio con tesserino non conforme: Vendita effettuata mediante l’utilizzo di un tesserino non conforme (il tesserino deve essere numerato, aggiornato con cadenza annuale, con le generalità e la fotografia dell’incaricato, l’indicazione della sede e dei prodotti in vendita nonché il nome del responsabile dell’impresa con la firma di quest’ultimo), in violazione all’art. 19/6° comma del D.Lgs 114/98. Sanzione amministrativa da euro 2.582,00 a euro 15.493,00. (PMR): entro 60 gg. euro 5.164,00. Autorità competente il Comune del luogo della commessa violazione;
52) Vendita effettuata presso il domicilio con tesserino non esposto: Vendita effettuata mediante l’utilizzo di un tesserino non esposto (il tesserino deve essere numerato, aggiornato con cadenza annuale, con le generalità e la fotografia dell’incaricato, l’indicazione della sede e dei prodotti in vendita nonché il nome del responsabile dell’impresa con la firma di quest’ultimo), in violazione all’art. 19/6° comma del D.Lgs 114/98. Sanzione amministrativa da euro 2.582,00 a euro 15.493,00. (PMR): entro 60 gg. euro 5.164,00. Autorità competente il Comune del luogo della commessa violazione;
53) Commercio su area pubblica in posteggio senza autorizzazione: Commercio su area pubblica mediante l’utilizzo di un posteggio senza la prescritta autorizzazione del comune ove ha sede il posteggio, in violazione all’art. 28/3° comma del D.Lgs 114/98. Sanzione amministrativa da euro 2.582,00 a euro 15.493,00 e confisca delle attrezzature e della merce ai sensi dell’art. 29/1° comma del D.Lgs 114/98. (PMR): entro 60 gg. euro 5.164,00. Autorità competente il Comune del luogo della commessa violazione. N.B. L’autorizzazione abilita anche all’esercizio in forma itinerante in ambito regionale;
54) Commercio su area pubblica in forma itinerante senza autorizzazione: Commercio su area pubblica in forma esclusivamente itinerante senza la prescritta autorizzazione del comune ove ha sede il posteggio, in violazione all’art. 28/3° comma del D.Lgs 114/98. Sanzione amministrativa da euro 2.582,00 a euro 15.493,00 e confisca delle attrezzature e della merce ai sensi dell’art. 29/1° comma del D.Lgs 114/98. (PMR): entro 60 gg. euro 5.164,00. Autorità competente il Comune del luogo della commessa violazione. N.B. L’autorizzazione abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali in cui si trovi lo stesso per ragioni di svago, lavoro, cura, studio ecc.;
55) Commercio su area demaniale marittima:: Commercio su area demaniale marittima senza il nulla osta dell’Autorità Marittima che stabilisce i modi e le condizioni per l’accesso alle predette aree, in violazione all’art. 28/9° comma del D.Lgs 114/98. Sanzione amministrativa da euro 2.582,00 a euro 15.493,00 e confisca delle attrezzature e della merce ai sensi dell’art. 29/1° comma del D.Lgs 114/98. (PMR): entro 60 gg. euro 5.164,00. Autorità competente il Comune del luogo della commessa violazione. N.B. E’ previsto il sequestro amministrativo ai sensi della L. 689/81 perché prevista di fatto la confisca da parte della stessa norma;
56) Mancato utilizzo del posteggio (su aree pubbliche): mancato utilizzo del posteggio per periodi superiori a 4 mesi per ogni anno solare, in violazione all’art. 29/4° del D.Lgs 114/98. Sanzione edittale prevista: revoca dell’autorizzazione. L’Agente accertatore verbalizzerà al Comune per i provvedimenti di competenza (revoca). L’ipotesi decade nel caso di assenza gravidanza, malattia o servizio militare;
57) Sopravvenuta mancanza dei requisiti soggettivi (su aree pubbliche): Sopravvenuta mancanza dei requisiti soggettivi di cui all’art. 5/2°, in violazione all’art. 29/4° del D.Lgs 114/98. Sanzione edittale prevista: revoca dell’autorizzazione. L’Agente accertatore verbalizzerà al Comune per i provvedimenti di competenza (revoca dell’aut.);
58) Mancata esposizione del cartello recante il divieto di fumo e la relativa sanzione: Mancanza all’interno del locale del cartello indicante il divieto di fumo e la relativa sanzione con l’indicazione, altresì, dei soggetti preposti a far rispettare ed eventualmente a contestare la relativa infrazione, in violazione all’art. 2 della Legge 584/75. Sanzione amministrativa da euro 220,00 a euro 2.200,00. (PMR): entro 60 gg. euro 440,00. Autorità competente l’Ufficio Regionale del Contenzioso del luogo della commessa violazione;
59) Fumare nei luoghi chiusi: Fumare nei luoghi in cui sia vietato o nei locali chiusi, tranne in quelli in cui sia espressamente consentito dalla Legge, in violazione all’art. 51 della Legge nr.3 del 16.01.2003 e all’art. 1 della Legge 584/75. Sanzione amministrativa da euro 27,50 a euro 275,00. (PMR): entro 60 gg. euro 55,00. Autorità competente l’Ufficio Regionale del Contenzioso del luogo della commessa violazione; N.B. La sanzione amministrativa si raddoppia se la violazione viene commessa in presenza di lattanti, donne in gravidanza o bambini fino all’età di 12 anni;
60) Omessa denuncia di infortunio sul lavoro: Datore di lavoro che, anche se non soggetto all’obbligo dell’assicurazione obbligatoria, entro due giorni non denuncia un infortunio sul lavoro, all’Autorità Locale di Pubblica Sicurezza, per il quale si sia verificata la morte ovvero l’inabilità al lavoro per piu’ di gg. 3, in violazione all’art. 54 D.P.R. nr.1124 del 30.06.1965. Sanzione amministrativa da euro 1.290,50 a euro 7.715,00. (PMR): entro 60 gg. euro 1.290,00. Autorità competente l’Ispettorato del lavoro;