Prevenzione incendi: costruzione di esercizio di intrattenimento e pubblico spettacolo
Per la progettazione e la costruzione di nuovi locali destinati all’intrattenimento e al pubblico spettacolo è necessario attenersi ad alcune disposizioni generali: per quanto concerne l’ubicazione, i locali al chiuso potranno essere ubicati in edifici isolati; in edifici adiacenti con proprie strutture indipendenti; in edifici aventi destinazione diversa. Per quanto riguarda, in sede progettuale dovrà essere assicurato il rispetto delle distanze di sicurezza dagli altri insediamenti, così come da specifica regolamentazione di prevenzione incendi. L’accesso all’area in cui sorge l’attività dovrà rispettare alcune dimensioni minime ( proprio per consentire eventualmente il passaggio dei mezzi dei Vigili del Fuoco ): larghezza 3,5 metri, altezza 4 metri, raggio della volta 13 metri, pendenza inferiore al 10%, resistenza al carico almeno 20 tonnellate. Potranno essere utilizzati degli spazi esterni per parcheggio mezzi purchè la presenza degli stessi non ostacoli la manovra e l’accesso dei mezzi di soccorso e, soprattutto, non costituiscano ostacolo al deflusso del pubblico. Per i locali posti ad un’altezza superiore a 12 metri, gli stessi dovranno avere una finestra o altro accesso accostabile dalla scala dei Vigili del Fuoco, per ogni piano del locale. I locali sotterranei al chiuso non potranno essere ubicati oltre il secondo piano interrato ( max. quota meno 10 metri) con riferimento al piano strada. Predetti locali dovranno disporre di uscite di sicurezza lungo il perimetro e di impianto “sprinkler” di spegnimento automatico degli incendi a pioggia. Il Ministero degli Interni con circolare nr.91 del 19.09.1961, ha predisposto alcune prove su materiali che devono essere prese in considerazione per l’analisi e la valutazione di cementi, acciai, legni, ecc.. I materiali utilizzati dovranno avere una determinata reazione al fuoco così come di seguito indicato: Nei corridoi, nei disimpegni, negli atri e nelle rampe di passaggio i materiali impiegati dovranno essere di classe 1 per un massimo del 50 % della superficie totale ( pareti, pavimento, soffitti e scale) mentre per la restante parte dovranno essere utilizzati materiali di classe 0. I tendaggi dovranno essere di classe inferiore a 1.I mobili imbottiti di stoffa e spugna nonché nello specifico le poltrone dovranno essere di classe 1 IM. Le poltrone no imbottite dovranno essere di classe non superiore a 2. Sul palco potrà essere utilizzato il pavimento di legno mentre negli altri ambienti può essere utilizzato soltanto se aderente a strutture non combustibili o rivestite con materiale di classe 0. Resta fermo il principio secondo il quale tutti i materiali impiegati dovranno essere omologati secondo le direttive del decreto 26.06.1984 del Ministero degli Interni, pubblicato sulla gazzetta ufficiale nr.66 del 19.03.1992.