Gli orari degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande sono stabiliti con provvedimento del Sindaco e possono essere differenziati nell'ambito dello stesso comune in base all'art. 8 della L. 287/91. Al Sindaco spetta il compito di predispore delle idonee turnazioni al fine di garantire un'adeguata apertura dei locali, soprattutto nei periodi estivi. Gli esercenti, di conseguenza, hanno l'obbligo di esporre ben visibile un cartello indicante gli orari e i turni al pubblico ai sensi dell'art. 8 comma 5 della stessa Legge. L'esercente può posticipare l'apertura e anticipare la chiusura dell'esercizio fino ad un massimo di un'ora rispetto all'orario minimo stabilito ed effettuare una chiusura intermedia fino ad un massimo di due ore consecutive, avendo sempre l'obbkligo di comunicare preventivamente al comune competente l'orario deciso ed adottato ed anche al pubblico mediante l'esposizione di apposito cartello ben visibile. In relazione al disposto di cui all'art. 8 comma 4 non sono sottoposte all'obbligo di cui sopra le attività effettuate:
- al domicilio del consumatore finale;
- negli esercizi annessi ad alberghi, locande, pensioni ed altri complessi ricettivi limitatamente alle prestazioni rese agli alloggiati;
- negli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e all'interno di stazioni ferroviarie, marittime e aeroportuali;
- negli esercizi in cui è prevalente l'attività congiunta di intrattenimento e svago, alla somministrazione dfi alimenti e bevande ( aut. dalla lett. C);
- nelle mense aziendali;
- dalle amministrazioni per il servizio ai dipendenti;
- nelle scuole, ospedali comunità religiosestabilimenti militari;
- sui mezzi di trasporto pubblico.