Nuove tipologie di apparecchi da intrattenimento:
a) Apparecchi meccanici ed elettromeccanici, senza vincita in danaro (norma di riferimento: art. 14-bis comma 5° del D.P.R. 640/72). Nulla osta di produzione e di messa in esercizio: NO. Necessaria la licenza ai sensi dell’art. 86 o 88 del TULPS. Es. biliardi (o apparecchi simili attivabili con moneta o gettone), elettrogrammofoni, calcio balilla, bigliardini e similari, flipper, congegni a vibrazione tipo “Kiddie Rides” ecc.;
b) Apparecchi elettromeccanici, privi di monitor, la cui vincita consiste in piccoli oggetti del tipo gadget (norma di riferimento: art. 110 comma “7” lett. “a” del TULPS) es. gru. Nulla osta di produzione e di messa in esercizio: SI. Necessaria la licenza ai sensi dell’art. 86 o 88 del TULPS. Es. gru pesca meccanica;
c) Apparecchi che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in funzione dell’abilità del giocatore: i cosiddetti “videogiochi” (norma di riferimento: art. 110 comma “7” lett. “c” del TULPS). Nulla osta di produzione e di messa in esercizio: SI. Necessaria la licenza ai sensi dell’art. 86 o 88 del TULPS. Es. video giochi classici (apparecchi che non distribuiscono premi in cui la durata della partita dipende dall’abilità del giocatore);
d) Apparecchi necessariamente collegati in rete (rete telematica dei concessionari) nei quali è presente oltre all’elemento aleatorio (di casualità) anche l’elemento di abilità, con vincite in danaro fino a 100 euro erogate direttamente dal gioco. Le cosiddette “New Slot” che, comunque, non devono assolutamente riprodurre il gioco del poker o le sue regole fondamentali (norma di riferimento: art. 110 comma “6” lett. “a” del TULPS). Nulla osta di produzione e di messa in esercizio: SI. Necessaria la licenza ai sensi dell’art. 86 o 88 del TULPS. Permettono vincite in denaro;
e) Apparecchi che si attivano “esclusivamente” in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete telematica: le cosiddette “VLT” o “videolotteries”. Si distinguono dai comma 6 lett. “a” (dalle New Slot) perché non hanno una scheda interna che consente il funzionamento del gioco anche senza collegamento alla rete (norma di riferimento: art. 110 comma “6” lett. “b” del TULPS). Nulla osta di produzione e di messa in esercizio: NO. Necessaria la licenza ai sensi dell’art. 88 del TULPS rilasciata nello specifico per le VLT ai sensi dell’art. 2 comma 2 quater del D.L. nr.40 del 25 marzo 2010, convertito in Legge con la il provvedimento nr. 73 del 2010. Permettono vincite consistenti in denaro.
Principali violazioni amministrative e penali nelle quali è possibile incorrere:
1) Utilizzo di apparecchi del tipo comma 6 “a” (New Slot) e comma 6 “b” (VLT) da parte di minori di anni 18: Norma violata dall’esercente art. 24 comma 20 del D.L. nr.98 del 06/07/2011 convertito in Legge con L. nr. 111 del 15/07/2011. Norma che prevede la sanzione art. 24 commi 21° e 22° del D.L. nr.98 del 06/07/2011 convertito in Legge con L. nr. 111 del 15/07/2011. Sanzione amministrativa prevista da euro 5000,00 a euro 20.000,00. Ammesso il (PMR) Pagamento in Misura Ridotta pari a euro 6.666,67 per l’esercente; Non è previsto il sequestro amministrativo delle macchine. L’Autorità competente a ricevere il rapporto è l’Azienda Autonoma Monopoli di Stato (AAMS) a livello regionale;
2) Mancata apposizione sulle macchine dei nulla osta di distribuzione e/o di messa in esercizio (comunque rilasciati) per apparecchi del tipo comma 6 “a” (New Slot) e comma 6 “b” (VLT): Norma violata art. 110 comma 9° lettera “f” del TULPS. Norma che prevede la sanzione art. 110 comma 9° lettera “f” del TULPS. Non è previsto il sequestro amministrativo delle macchine. L’Autorità competente a ricevere il rapporto è l’Azienda Autonoma Monopoli di Stato (AAMS) a livello regionale. Sanzione amministrativa prevista da euro 500,00 a euro 3.000,00 per ciascun apparecchio e per ciascuna delle parti. Ammesso il (PMR) Pagamento in Misura Ridotta pari al doppio del minimo che equivale al terzo del massimo edittale previsto (così come sancito dalla 689/81 – Legge di depenalizzazione) pari a euro 1.000,00 ( sempre per ciascun apparecchio e per ciascuna delle parti – esercente e gestore);
3) Mancata apposizione sulle macchine dei nulla osta di distribuzione e di messa in esercizio (perché MAI rilasciati) per apparecchi del tipo comma 6 “a” (New Slot) e comma 6 “b” (VLT): Per l’esercente e il gestore: Norma violata art. 38 commi 3°,4° e 5° della L. nr.388 del 2000. Norma che prevede la sanzione art. 110 comma 9° lettera “d” del TULPS: Sanzione amministrativa prevista da euro 500,00 a euro 3.000,00 per ciascun apparecchio e per ciascuna delle parti. Ammesso il (PMR) Pagamento in Misura Ridotta pari al doppio del minimo che equivale al terzo del massimo edittale previsto (così come sancito dalla 689/81 – Legge di depenalizzazione) pari a euro 1.000,00 (sempre per ciascun apparecchio e per ciascuna delle parti – esercente e gestore); Per il produttore e/o l’importatore: Norma violata art. 38 commi 3° e 4° della L. nr.388 del 2000. Norma che prevede la sanzione art. 110 comma 9° lettera “b” del TULPS: Sanzione amministrativa prevista da euro 500,00 a euro 3.000,00 per ciascun apparecchio e per ciascuna delle parti. Ammesso il (PMR) Pagamento in Misura Ridotta pari al doppio del minimo che equivale al terzo del massimo edittale previsto (così come sancito dalla 689/81 – Legge di depenalizzazione) pari a euro 1.000,00 ( sempre per ciascun apparecchio e per ciascuna delle parti – esercente e gestore). In entrambi i casi il sequestro amministrativo dei giochi è “facoltativo” ai sensi dell’art. 13 comma 2° della L. 689 del 1981 e art. 110 comma 9 bis del TULPS anche se di fatto diventa eseguibile in quanto lo stesso art. citato 110 comma 9 bis del TULPS prevede la “confisca obbligatoria”. L’Autorità competente è L’Azienda Autonoma Monopoli di Stato (AAMS) a livello regionale. In caso di mancanza di nulla osta (perché MAI rilasciati) di distribuzione e di messa in esercizio, alla sanzione amministrativa soggiacerà sia l’esercente (cioè il titolare dell’esercizio pubblico) che il gestore ( proprietario o noleggiatore della macchina) nonché il produttore del gioco stesso. Per la sola mancanza del nulla osta della messa in esercizio, è prevista la sanzione solo per l’esercente e il gestore;
4) Mancata apposizione sulle macchine (esternamente oppure a video) del divieto di utilizzo da parte dei minori di anni 18 e di altre informazioni obbligatorie per apparecchi con vincita in denaro del tipo comma 6 “a” (New Slot) e comma 6 “b” (VLT): Norma violata art. 2 comma 11° del Decreto Direttoriale del 04/12/2003. Norma che prevede la sanzione art. 110 comma 9° lettera “c” del TULPS. Il sequestro amministrativo dei giochi è “facoltativo” ai sensi dell’art. 13 comma 2° della L. 689 del 1981 e art. 110 comma 9 bis del TULPS anche se di fatto diventa eseguibile in quanto lo stesso articolo citato 110 comma 9 bis del TULPS prevede la “confisca obbligatoria”. L’Autorità competente è L’Azienda Autonoma Monopoli di Stato (AAMS) a livello regionale;
5) Mancata di licenza ai sensi dell’art. 86 del TULPS nell’esercizio pubblico in cui risultano installati apparecchi di tipo a, b, c, d, della tabella di cui sopra): Norma violata art. 86 del TULPS. Norma che prevede la sanzione art. 17-bis del TULPS. Sanzione amministrativa prevista da euro 516,00 a euro 3.098,00. Ammesso il (PMR) Pagamento in Misura Ridotta pari al doppio del minimo che equivale al terzo del massimo edittale previsto (così come sancito dalla 689/81 – Legge di depenalizzazione) pari a euro 1.032,00 per l’esercente; Il sequestro amministrativo dei giochi NON è previsto. Autorità competenti a ricevere il rapporto degli organi accertatori: il Prefetto, il Comune e l’Azienda Autonoma Monopoli di Stato (AAMS) a livello regionale. P.S. Gli esercenti in possesso di licenza di cui agli artt. 86 commi 1° e 2° (bar, alberghi, osterie, sale bigliardi, sale giochi, vendita di bevande alcoliche presso circoli privati ecc.) o di licenza ai sensi dell’art. 88 del TULPS possono installare gli apparecchi da gioco in virtu’ del titolo autorizzatorio posseduto , senza ulteriore licenza. In tutti gli altri casi (compresi i circoli) i titolari degli esercizi dovranno richiedere una specifica licenza (autorizzazione) all’installazione prevista dall’art. 86 del TULPS;
6) Violazione delle prescrizioni di cui alla tabella dei giochi proibiti in esercizi muniti di licenza di cui all’art. 86 del TULPS: Norma violata art. 9 del TULPS. Norma che prevede la sanzione art. 17-bis del TULPS. Sanzione amministrativa prevista da euro 516,00 a euro 3.098,00. Ammesso il (PMR) Pagamento in Misura Ridotta pari al doppio del minimo che equivale al terzo del massimo edittale previsto (così come sancito dalla 689/81 – Legge di depenalizzazione) pari a euro 1.032,00 per l’esercente per ciascuna violazione; Il sequestro amministrativo dei giochi NON è previsto. Autorità competenti a ricevere il rapporto degli organi accertatori: Il Prefetto, il Comune e l’Azienda Autonoma Monopoli di Stato (AAMS) a livello regionale;
VIOLAZIONI PENALI:
1) Mancata esposizione della tabella dei giochi proibiti: Norma violata: art. 110 comma 1° del TULPS. Norma che prevede la sanzione: art. 17 comma 1° del TULPS. Autorità competente a ricevere il rapporto degli organi accertatori: la Procura della Repubblica presso il Tribunale del luogo della commessa violazione nonchè l’Azienda Autonoma Monopoli di Stato (AAMS) a livello regionale;
SALE VLT Videolotteries (art. 110 comma 6 lett. “b” del TULPS).
Le videolotteries o più comunemente dette “VLT” sono degli apparecchi da intrattenimento il cui funzionamento è possibile solo in presenza, in tempo reale, di un collegamento ad un sistema centrale di gioco. Esternamente assomigliano alle NewSlot (disciplinate dall’art. 110 comma 6 “a” del TULPS), ma se ne differenziano in quanto caratterizzate da una multipla offerta di gioco nonché dalla possibilità di vincite in denaro piu’ elevate. Anche il costo per giocata è piu’ elevato rispetto alle NewSlot. Nelle VLT ogni gioco viene trasmesso dal Concessionario con tematiche ammesse del tipo Poker, Roulette, Bingo, Black Jack ecc.. Le macchine VLT possono essere installate nelle sale “elusivamente dedicate” al gioco cioè nelle sale bingo, agenzie di scommesse, negozi di gioco, sale da gioco ( con sale riservata ai giochi dei minori) e engli esercizi destinati all’esclusivo gioco previsto per i comma 6 del TULPS.
VIOLAZIONI INERENTI LE VLT “Videolotteries”:
1) Installazione in esercizio pubblico di VLT senza la prescritta licenza di cui all’art. 88 del TULPS: Norma violata art. 2 comma 2° quater del D.L. nr.40 del 25.03.2010 convertito in Legge con L. nr.73/2010. Norma che prevede la sanzione art. 17 comma 1° del TULPS. L’Autorità competente a ricevere il rapporto è la Procura della Repubblica presso il tribunale del luogo della commessa violazione perché trattasi di violazione penale per la quale è previsto l’arresto fino a tre mesi o l’ammenda fino a euro 206,00 nonché l’Azienda Autonoma Monopoli di Stato (AAMS) a livello regionale;
2) Violazione delle prescrizioni di cui alla tabella dei giochi proibiti in esercizi muniti di licenza di cui all’art. 88 del TULPS: Norma violata art. 110 comma 1° del TULPS. Norma che prevede la sanzione art. 9 e 17 comma 1° del TULPS. Autorità competenti a ricevere il rapporto è la Procura della Repubblica presso il tribunale del luogo della commessa violazione nonché l’Azienda Autonoma Monopoli di Stato (AAMS) a livello regionale;
3) Installazione di un numero superiore di VLT rispetto al limite max consentito: Norma violata art. 4 del Decreto Direttoriale prot. 2011/30011/Giochi/UD del 27.07.2011. Norma che prevede la sanzione art. 1 comma 81 lett. “i” della L. nr. 220/2010. Sanzione amministrativa prevista di euro 300,00 per ciascun apparecchio e per ciascuna delle parti. Ammesso il (PMR) Pagamento in Misura Ridotta pari euro 100,00 per ciascun apparecchio in piu’ e per ciascuna delle parti. Autorità competente a ricevere il rapporto è l’Azienda Autonoma Monopoli di Stato (AAMS) a livello regionale;
4) Assenza di riconoscimento del terminale VLT: Norma violata art. 4 comma 12 lett. “a” del Decreto Direttoriale prot. 124/CGU del 22.01.2010. Norma che prevede la sanzione art. 110 comma 9° lett. “c” del TULPS. Autorità competenti a ricevere il rapporto è l’Azienda Autonoma Monopoli di Stato (AAMS) a livello regionale;
Previste numerose sanzioni accessorie per le violazioni di cui sopra.
CONTINGENTAMENTO 2012 VLT “VIDEOLOTTERIES”:
- da 50 a 100 metri quadrati: fino a 30 VLT;
- da 101 a 300 metri quadrati: fino a 70 VLT;
- oltre 300 metri quadrati: fino a 150 VLT.