Locali soggetti alle norme di sicurezza e di prevenzione incendi
Sono soggetti alla disciplina specifica in materia di sicurezza e prevenzione incendi ( sensi DD.MM. 19.08.1996 e 06.03.2001 – G.U. 19.03.2001 nr.65 - ) i seguenti locali: teatri, cinema, sale convegno, discoteche e sale da ballo, locali di trattenimento ( destinati a trattenimenti vari aree specifiche ubicate all’interno di esercizi pubblici, destinati ad accogliere più di 100 persone), circhi, parchi di divertimento e luoghi all’aperto attrezzati con impianti per spettacoli o trattenimenti, con strutture destinate per lo stazionamento del pubblico. Ai locali di trattenimento ( con capienza non superiore a 100 persone) si applicano le disposizioni a parte. Sono esclusi dall’obbligo di rientrare nella seguente disciplina i luoghi all’aperto come piazze o aree urbane ecc. prive di strutture destinate allo stazionamento del pubblico per assistere agli spettacoli o manifestazioni varie, anche con l’uso di palchi o pedane per artisti, purchè di altezza non superiore a mt. 0.80 e di attrezzature elettrichepurchè installate in aree non accessibili al pubblico; i locali destinati esclusivamente a riunioni di associazioni od enti; i pubblici esercizi dove sono impiegati strumenti musicali ma in assenza di ballo e di spettacolo; i pubblici esercizi con karaokepurchè non sia installato in sala appositamente destinata e abbia una capienza di meno di 100 persone; i pubblici esercizi dove sono istallati apparecchi da divertimento automatici e non in cui gli avventori sostano senza assistere alle manifestazioni o allo spettacolo. Tali disposizioni si applicano ai locali di nuova realizzazione e a quelli esistenti nel caso siano oggetto di interventi importanti ( ristrutturazione e/o cambio di destinazione d’uso – con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria).