Decreto del 06.10.2009 ( gazzetta ufficiale - serie generale nr.235 del 09.10.2009)
Determinazioni dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco Prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, le modalità per la selezione e la formazione del personale, gli ambiti applicativi e il relativo impiego.
Di seguito alcuni articoli:
E' instituito presso ciascuna Prefettura e revisionato con cadenza biennale l'elenco Prefettizio. I gestori delle attività di intrattenimento provvedono ai servizi di controllo:
- direttamente con il proprio personale;
- avvalendosi della collaborazione di istituti di vigilanza privata, relagolarmente autorizzato ai sensi dell'art. 134 del TULPS.
La domanda di iscrizione è presentata dai gestori di attività ovvero dagli Istituti di Vigilanza.
L'iscrizione al suddetto elenco è subordinato al possesso e al mantenimento dei seguenti attributi:
- maggiore età; - buona salute fisica e mentale, assenza di daltonismo, assenza di uso di alcool e stupefacenti, capacità di espressione visiva, di udito e di olfatto ed assenza di elementi psicoptologici, anche pregressi, attestati da certificazione medica delle Autorità Sanitarie Pubbliche; - non essere stati condannati, anche con sentenza non definitiva per delitti non colposi; - non essere nè essere stati sottoposti a misure di prevenzione o a provvedimenti di cui all'art. 6 L. 401/1989; - non essere o essere stati aderenti ad associazioni movimenti o gruppi organizzati di cui al D. L. 122/93 convertito dalla Legge 205/93; - diploma di scuola media inferiore; - superamento del corso di formazione regionale.
Gli ambiti applicativi dello stralcio della presente Legge sono:
-Luoghi aperti al pubblico ove si effettuano attività di intrattenimento e pubblico spettacolo;
- Pubblici esercizi;
- Spazi parzialmente e temporaneamente utilizzati ai fini privati, ma comunque aperti al pubblico.
Il personale addetto ai servizi di controllo dovrà essere munito di idoneo documento di riconoscimentoe tenere esposto un tesserino di colore giallo con la dicitura " ASSISTENZA"; Non può portare armi anche se titolare di licenza di porto d'armi nè strumenti atti ad offendere.
Chiunque svolga servizi di controllo in violazione delle disposizioni del suddetto Decreto soggiace alla sanzione amministrativa da euro 1.500,00 a euro 5.000,00. Per approfondimento si rimanda al decreto e alla Legge 94/2009.
Lo staff di Sapori Regionali.