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Buon Giorno - martedì 19 marzo 2024 - 12:24:29

 


L'illecito amministrativo: autorita' comptente, proventi, ricorso, f23




L’illecito amministrativo: 

L’illecito amministrativo è quello che consegue al comportamento del privato che è assoggettato ad una sanzione chiamata “amministrativa”. A differenza delle sanzioni penali, quelle amministrative possono essere disciplinate non soltanto da leggi statali ma anche da quelle regionali; Possono colpire anche le persone giuridiche es. società; Non vengono registrate nel casellario giudiziale; Non sono inflitte dall’Autorità Giudiziaria (almeno di norma) ma bensì dall’Autorità amministrativa es. Prefetto, Sindaco, Presidente della Giunta Regionale ecc). In sostanza, davanti ad un illecito di tipo amministrativo, l’organo accertatore compie tutta una serie di atti previsti dalla Legge madre 689 del 24.11.1981 che detta le regole generali per le infrazioni amministrative oppure dalla specifica normativa violata. La sanzione amministrativa pecuniaria, consiste, di fatto, nel pagamento di una somma non inferiore a 2 euro e non superiore a 10.329,00 euro. In campo amministrativo ognuno è responsabile della propria azione o omissione e si risponde sia per dolo (volontà a commettere la violazione) che per colpa. L’autore del comportamento illecito, di norma, è tenuto al pagamento di una somma che in qualche caso può essere richiesto ad un’altra persona che assume la figura di “obbligato in solido” ( a garanzia del credito, infatti l’autorità amministrativa per il pagamento può scegliere il più solvibile autore o obbligato in solido). Quest’ultimo, dopo il pagamento, può chiedere all’autore della violazione il rimborso della somma versata. Il responsabile in solido si identifica nel proprietario, usufruttuario, titolare di un diritto personale di godimento della cosa usata per commettere l’illecito amministrativo, ma ancora  la persona rivestita dell’autorità o incaricata della direzione o della vigilanza (quando di fatto l’autore è assoggettato all’altrui autorità, direzione o vigilanza) o l’imprenditore, l’ente o la persona giuridica (quando la violazione è commessa dal rappresentante o dipendente nell’esercizio delle proprie funzioni). L’accertamento può essere fatto dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria, dagli Ufficiali ed Agenti di Pubblica Sicurezza e dagli organi addetti all’osservanza delle violazioni amministrative. Le fasi relative all’irrogazione di una sanzione amministrativa sono: 1) l’accertamento della violazione ( ossia di quel comportamento che una legge statale o regionale indica come illecito e al quale fa conseguire una sanzione amministrativa); 2) la contestazione che potrà essere immediata o con successiva notifica); 3) decisione dell’Autorità amministrativa; 4) tutela giurisdizionale dell’eventuale decisione dell’Autorità amministrativa. Dopo la contestazione, il trasgressore può scegliere se pagare la sanzione amministrativa (PMR pagamento in misura ridotta – che si commisura nel doppio del minimo o nel terzo del massimo edittale previsto dalla norma, ma comunque nell’opzione delle due più conveniente al trasgressore) entro 60 gg. ovvero entro 30 gg. di fare ricorso chiedendo di produrre memorie, scritti difensivi, richieste di audizione ecc.. Se la norma violata non prevede il minimo edittale, il PMR sarà pari ad un terzo del massimo necessariamente indicato. La somma del PMR può essere indicata dalla norma con un importo diverso dalla regola che rimane generale. Se non viene effettuato il PMR entro i 60 gg., l’organo accertatore invia il rapporto con il verbale all’Autorità competente (Ufficio regionale del contenzioso, Sindaco, Ufficio Sanzioni Amministrative della Camera di Commercio,  Prefetto ecc.) che è competente a decidere. A questo punto, l’Autorità Amministrativa, se da ragione al ricorrente, dispone direttamente l’archiviazione ovvero, nel caso contrario, stabilisce una sanzione ed emette una cosiddetta “ordinanza di ingiunzione di pagamento”. Avverso questa ordinanza, il trasgressore può proporre opposizione al Pretore ovvero al Giudice di Pace così come previsto dall’art. 22 della L. 689/81. Nel verbale ci deve essere indicata la violazione accertata e la norma violata, il minimo e il massimo edittale previsto per la specifica violazione, le modalità per effettuare il PMR (pagamento in misura ridotta), l’ufficio ove effettuare il PMR, l’Autorità Amministrativa competente a stabilire la sanzione e all’eventuale ricorso, l’avvertenza in cui si dice che in caso di mancato pagamento, l’organo accertatore invierà il rapporto all’Autorità Amministrativa competente. Secondo il disposto di cui all’art. 13 della L. 689/81, l’organo accertatore può procedere anche al sequestro cautelare delle cose che possono essere oggetto di confisca amministrativa. Tale sequestro, a differenza di quello di natura penale, non necessita di successiva convalida da parte dell’Autorità competente, ma deve essere annotato soltanto su un apposito registro dei sequestri amministrativi. La contestazione dell’illecito, quando possibile, deve essere immediata sia al trasgressore che al responsabile in solido. Se la contestazione immediata non è possibile, si deve procedere alla notifica della stessa entro 90 gg. ( se trasgressore e responsabile in solido sono residenti nel territorio dello stato Italiano) ovvero entro 360 se residenti all’estero. Oltre il termine, l’obbligazione di pagamento, si estingue. La notifica può essere fatta sia dall’organo che ha proceduto all’accertamento ovvero dall’Ufficiale Giudiziario. Si tenga presente, però, che accertatore e notificatore devono appartenere necessariamente alla stessa amministrazione pena la nullità dell’atto di notifica. Cassazione del 1994 Sez. 1° nr. 00563 del 21.01.1994). Per quanto concerne i proventi, questi a volte andranno allo stato, a volte alla Regione ed altre alle provincie, ai comuni ecc.. In base all’Autorità competente, i proventi andranno rispettivamente allo stato, regione, comune ecc.. Se i proventi sono destinati all’ente locale, il versamento del PMR potrà avvenire alla tesoreria dell’ente ovvero sul cc/ dell’ente stesso (regione, provincia, comune) mentre nel caso dei proventi destinati allo stato, si potrà pagare allo sportello del concessionario della riscossione tributi ovvero in banca, all’Ufficio Postale su conto corrente intestato al CON.RI.T. (Concessionario riscossione tributi competente per territorio). In questi casi dovrà essere precompilato dall’organo accertatore apposito modello F23 con tutte le indicazione relative al pagamento previste dal Decreto del Ministero delle Finanze del 17.12.1998 (G.U. nr.301 del 28.12.1998). L’autorità competente a ricevere il rapporto dell’Agente accertatore è indicata di volta in volta dalla norma violata. Si tenga presente che se la violazione riguarda materie attribuite allo stato, l’autorità competente sarà l’ufficio periferico del ministero nella cui competenza rientra la materia cui si riferisce la violazione (se il ministero non ha ufficio, competente è il Prefetto); Se la violazione riguarda una materia di competenza della regione, l’autorità competente si individua nel Presidente della Giunta Regionale; Se la violazione riguarda materie disciplinate dai regolamenti provinciali, l’autorità competente è il Presidente della Giunta Provinciale; Se la violazione, infine, riguarda regolamenti comunali, l’autorità competente è il Sindaco. A volte capita che a livello regionale, in base alle materie, le competenze sono diverse rispetto alle stesse di un’altra regione.  


 
 
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