L'autorizzazione sanitaria per le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.
Le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande sono soggette ad autorizzazione sanitaria secondo il disposto di cui all'art. 2 della L. 30.04.1962 nr. 283 e all'art. 25 del relativo regolamento di esecuzione. Sono soggetti a tale autorizzazione secondo quest'ultimo regolamento (D.P.R. nr.327 del 26.03.1980 art. 25), l'esercizio di stabilimenti di produzione, preparazione, cnfezionamento e i depositi all'ingrosso di alimenti. Per i laboratori piccoli artigianali, annessi agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, l'autorizzazione viene rilasciata dal comune ( o dal consorzio dei comuni) attraverso l'ASL (Azienda Sanitaria Locale). Dopo la comunicazione dell'esercente interessato circa l'approntamentoi dei locali, il comune entro trenta giorni rilascia l'autorizzazione sanitaria. Nel caso contrario e cioè in caso di inerzia della pubblica amministrazione, vale il principio del silenzio assenzo per cui, decorso il termine di 60 ( sessanta) giorni, si ha la formazione tacita dell'atto. Tanto, in relazione al disposto di cui ai punti 57 e 58 del D.P.R. nr.407 del 09.05.1994. L'autorizzazione sanitaria anche se si riferisce ai locali, viene rilasciata alla persona e, pertanto, in caso di subentro nell'attività, il nuovo esercente non potrà usufruire del precedente titolo rilasciato al primo titolare richiedente, se non per lo stretto tempo necessario alla richiesta personale di una nuova autorizzazione. Ai sensi dell'art. 27 comma 1° del D.P.R. nr.327 del 26.03.1980, in caso di variazioni, il titolare dell'impresa è tenuto a:
- in caso di cambio di nome o ragione sociale o sede dell'impresa: dare comunicazione all'autorità sanitaria;
- in caso di variazione dell'ubicazione del laboratorio o variazione delle sostanze alimentari oggetto dell'attività: dare preventiva comunicazione all'autorità sanitaria per il rilascio di una nuova autorizzazione;
- in caso di modifica dei locali o degli impianti: dare preventiva comunicazione all'autorità sanitaria competente per il rilascio di nulla - osta ( da rilasciarsi entro 60 gg. - silenzio / assenzo).
Per il rilascio dell'autorizzazione sanitaria è necessario l'accertamento dei requisiti stabiliti dall'art. 31 del D.P.R. 327/80. I locali cucina e magazzino devono essere idonei ed anche le attrezzature e gli utensili destinati a venire in contatto con gli alimenti devono essere conformi a specifiche normative sanitarie. Il personale destinato all'impiego nell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, dovrà essere munito di una certificazione sanitaria ( ex libretto sanitario), ottenibile attraverso il compimento di specifici corsi. Gli alimenti deperibili con copertura come quelli coperti o farciti di panna, crema, yogurt, ma anche le bibile a base di latte non sterilizzato o prodotti con copertura di gelatina devono essere conservati ad una temperatura inferiore a +4° C.. Quelli cotti da daconsumarsi caldo devono essere conservati ad una temperatura compresa tra i + 60°C. e +65° C., mentre quelli deperibili cotti destinati al consumo freddo, ( paste fresche con crema), devono essere conservati ad una temperatura non superiore a + 10°C..
Per manipolazione di alimenti s'intende il taglio e il confezionamento in porzioni.