Secondo il T.U.L.P.S., l’attività di somministrazione di alimenti e bevande può essere esercitata soltanto previa autorizzazione del Comune mediante un rappresentante che deve necessariamente essere in possesso dei requisiti soggettivi richiesti per il titolare: il preposto. Secondo il Codice Civile, il preposto può compiere tutti gli atti relativi all’esercizio d’impresa salvo le limitazioni eventualmente contenute nella procura. Salvo specifica autorizzazione,il preposto non può, però, vendere o ipotecare i beni immobili del preponente. Può stare in giudizio per le obbligazioni del titolare dipendenti dall’attività d’impresa. I terzi possono chiamare in causa anche il “preposto” per atti compiuti dal titolare nell’esercizio dell’attività d’impresa. Secondo gli artt. 2,3 e 7 della legge quadro 287/91 l’attività di somministrazione può essere trasferita in gestione e, in questo caso, secondo quanto sancito dal Codice Civile, l’affittuario deve curarne la gestione secondo la destinazione economica della cosa, spettando a lui i frutti e le utilità ottenute dalla cosa stessa. E’ ovvio che il nuovo gestore deve possedere i requisiti soggettivi stabiliti dall’art. 5/2° c. del D.lgs nr. 114/98. Per quanto concerne le società, l’iscrizione al REC è prevista per il legale rappresentante o suo delegato. Il legale rappresentante può compiere in nome proprio e per conto del delegante le attività di solito proprie di quest’ultimo.