La legge quadro che disciplina nello specifico le attività artigianali, stabilisce chiaramente che l’artigiano può vendere i beni di propria produzione nei locali di produzione o in locali ad essa attigui. Questo, ovviamente, significa che il titolare di un’attività artigianale di gelateria ( o similare), non può vendere i propri prodotti fuori dal proprio laboratorio a meno che non si munisca di apposita autorizzazione prevista per il commercio su aree private o pubbliche ( disciplinata e prevista dal D.L.vo nr.114 del 31.03.1998) oppure dell’autorizzazione prevista dall’art. 3 della L. 287/91 se si tratta di iniziare l’attività di somministrazione di alimenti e bevande. In sostanza, il titolare di un’attività di gelateria artigianale non può porre fuori dal locale tavoli e sedie per consentire il consumo del gelato perché l’esercizio diventerebbe attività di somministrazione di alimenti e bevande disciplinata dalla citata Legge quadro 287/91.
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