Divieto di somministrazione di bevande alcoliche dopo le 2 di notte
In molti locale la somministrazione di bevande alcoliche avviene congiuntamente all’attività di intrattenimento e svago. In questo caso ( e solo in questo caso – esercizi pubblici o circoli privati), il D.L. nr.117 del 03.08.2007 modificato con la L. nr.160 del 02.10.2007 stabilisce che i titolare nonché i semplici gestori dei locali in genere ove si svolge, in qualsiasi modo e in qualsiasi orario, uno spettacolo o altre forme di intrattenimento e svago, congiuntamente alla’attività di vendita e somministrazione di bevande alcoliche, devono interrompere la somministrazione dopo le 2 di notte. Devono altresì assicurarsi che all’uscita del locale i clienti possano effettuare la rilevazione spontanea del tasso alcol emico con l’ausilio di apposita macchinetta ovvero con dispositivi usa e getta ed esporre all’entrata, all’interno e all’uscita del locale delle tabelle del ministero della salute che indicano i sintomi correlati con l’assunzione di alcool nonché la quantità di bevanda comune che determina il superamento del limite max fissato per 0.5 grammi x litro. L’inosservanza di queste disposizioni normative comporta una sanzione amministrativa non pecuniaria ovvero la chiusura del locale fino a 30 gg secondo la valutazione dell’Autorità competente. La sospensione dovrà essere adeguatamente motivata da parte di chi ha rilasciato l’autorizzazione ed è demandata adesso alla relativa sospensione.
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