In base al disposto normativo di cui all’art. 187 del regolamento del Testo Unico di Leggi di Pubblica Sicurezza, gli esercenti non possono, senza un legittimo motivo, rifiutare le prestazioni del proprio esercizio a chiunque le domandi e ne corrisponda il relativo prezzo. C’è da ricordare l’art. 689 del Codice Penale che però vieta agli esercenti la somministrazione di bevande alcoliche ai minoridi anni 18 ovvero agli infermi di mente mentre l’art. 691 sempre del C.P. vieta la somministrazione di bevande alcoliche a soggetti in stato di manifesta (evidente) ubriachezza. E’ importante sottolineare che l’art. 187 del reg. TULPS si riferisce agli esercizi pubblici e non agli spettacoli e trattenimenti per cui il titolare di una discoteca per questioni di ordine e sicurezza pubblica che deve sempre garantire, può rifiutare legittimamente o limitare l’ingresso al proprio locale. A tal proposito il fatto normativo è ben enunciato nella sentenza nr. 1518 dell’11.03.1993 del Pretore di Torino.