ALBERGHI, PENSIONI e LOCANDE:
Secondo quanto disposto dall'art. 86 del T.U.L.P.S., non possono essere esercitati senza la licenza del Sindaco Alberghi, pensioni e locande . In relazione al disposto Costituzionale di cui all'art. 117 che attribuisce alle Regioni la competenza in materia di turismo e industria alberghiera, la legge nr. 217/83 ha stabilito i principi generali a cui le Regioni stesse devono attenersi nel disciplinare la specifica materia. La definizione stabilita dall'art. 86 del T.U.L.p.S. è oggi superata in quanto Alberghi e pensioni sono stati compresi in una stessa categoria mentre non si fà più cenno alle locande. L'art. 6 della legge anzidetta del 1983 definisce gli Alberghi come " esercizi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono in primis alloggio, ed eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in camere ubicate in uno o più stabili o in parte di esso. Sono, pertanto, previste cinque classi di Alberghi contrassegnati da una stella ( da una a 5 stelle - in ordine crescente a seconda dell'importanza), nelle quali sono inserite anche le pensioni. Le incombenze per il conduttore di un albergo sono le seguenti:
- tenere esposto in luogo ben visibile, possibilmente nella reception o ufficio attiguo, l'elenco completo delle camere di cui l'esercizio dispone con l'indicazione per ognuna di esse, del numero dei letti e del prezzo corrispondente;
- consegnare all'avventore, all'arrivo, un cartellino contenenti alcune indicazioni tra cui: il nome dell'albergo, il numero di camera assegnata, il prezzo giornaliero e gli altri costi dei servizi aggiuntivi;
- Comunicare all'A.P.T. i prezzi minimi e massimi delle stanze e il costo dei pasti.
Nel rilasciare la licenza amministrativa, il Sindaco del comune può prescrivere di esporre in ogni camera un cartellino con l'indicazione del prezzo giornaliero e di tutti i servizi obbligatori annessi. gli albergatori hanno l'obbligo di munirsi di autorizzazione sanitaria dei locali e di richiedere il certificato di prevenzione incendi.