C’è da premettere che l’ingresso nel territorio dello Stato per motivi di lavoro subordinato o autonomo, anche stagionale, può avvenire nel rispetto delle cosiddette “quote d’ingresso” stabilite con appositi decreti del Capo dello Stato. Il relativo permesso di soggiorno ( per motivi di lavoro) può essere utilizzato anche per altre attività consentite allo straniero senza la necessità di conversione enunciata dall’art. 14 del DPR nr.394 del 1999. L’esercente che intenda assumere uno straniero residente all’estero, a tempo determinato o indeterminato, deve presentare un’apposita richiesta nominativa di nulla osta al lavoro pressolo sportello unico per l’immigrazione che si trova in ogni Prefettura UTG ( Ufficio Territoriale del Governo), responsabile di tutto il procedimento amministrativo relativo all’assunzione dello straniero. La richiesta dovrà essere presentata alla Prefettura della provincia di residenza ovvero in quella di competenzain cui ha sede l’impressa o dove avrà luogo l’attività lavorativa se fuori dall’azienda. Se l’esercente non conosce personalmente lo straniero, può richiedere il nulla osta per uno o più persone iscritte nella lista ( Sil – Sistema informativo lavoro ) elenco di tutti gli stranieri che intendono lavorare in Italia. Previo parere della Questura, lo sportello unico per l’immigrazione rilascia il nulla osta sempre nel rispetto dei limiti numerici previsti dal decreto di flusso. Il nulla osta al lavoro subordinato avrà una validità max di mesi 6. Per l’ingresso in Italia lo straniero dovrà munirsi del visto presso il consolato italiano dello stato di origine. Lo straniero entrerà, quindi, nello stato italiano ed entro otto giorni (secondo la normativa attualmente in vigore ( fine 2011), dovrà recarsi presso il citato sportello unico per firmare il contratto di soggiorno. L’esercente che omette di comunicare allo sportello unico della prefettura qualsiasi variazione del rapporto di lavoro, soggiace ad una sanzione di tipo amministrativo. L’esercente che utilizza per lavoro stranieri privi di permesso di soggiorno per motivi di lavoro o con permesso revocato o annullato o del quale non sia stato richiesto il rinnovo, è punito con una sanzione di tipo penale: reclusione e multa. Si ricorda che lo straniero proveniente dall’esterno dello spazio Schengen, per entrare nel territorio italiano deve: 1) presentarsi al valico di frontiera; 2) essere in possesso di valido passaporto o di altro documento di riconoscimento equipollente; 3) essere munito ( se prescritto) di visto d’ingresso o di transito; 4) avere i mezzi finanziari ( anche indiretti) per il soggiorno e per le spese di ritorno. Non potrà entrare in Italia chi non soddisfa tali requisiti ovvero risulti una minaccia per lo stato Italiano sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica. Non potrà entrare in Italia lo straniero che risulta già condannato (anche con sentenza non definitiva o con patteggiamento) per uno dei reati per i quali è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza ovvero per reati riguardanti gli stupefacenti, reati sessuali, di immigrazione o di prostituzione. Si ricorda infine che non potrà entrare in Italia lo straniero condannato con sentenza irrevocabile per un reato riguardante i diritti d’autore ovvero per contraffazione o commercio di prodotti con marchi falsi.