Art. 186 del C.d.S. Guida sotto l'influenza dell'alcool
Modifiche all’art.186 del C.d.S. apportate con la Legge 29.07.2010nr. 120 – “Disposizioni in materia di sicurezza stradale”.SCHEDA RIASSUNTIVA ANALITICALa legge nr. 120 del 29.07.2010 prevede numerose modifiche al Codice della Strada, con l’inasprimentosostanziale delle sanzioni finalizzate alla prevenzione del dilagantefenomenodella incidentalità stradale. Nello specifico la legge:− introduce delle modifiche per quanto riguarda i dispositivi di equipaggiamento dei veicolidi produzione, commercializzazione di pneumatici non omologati e disciplina meglio le sanzioni per veicoli circolanti in condizioni di omessa revisione;− vieta la circolazione con veicoli inquinanti;− limita la circolazione di veicoli che partecipano a competizioni sportive su strada all’internodel percorso della competizione e per il temponecessario allo svolgimentodella manifestazione;− introduce modifiche in materia di veicoli eccezionali;− in materia di decoro stradale, inasprisce le sanzioni per chi insozza le strade e le sue pertinenze;− inserisce, tra i segnali luminosi, i tabelloni per la rilevazione della velocità in tempo realedei veicoli in transito;− precisa i criteri di identificazione delle macchine per bambini e disabili, che pur asserviteda motore, non rientrano nella definizione di veicolo;− aggiorna l’elenco dei veicoli che possono essere adibiti al servizio di noleggio con conducenteper trasporto di persone;− introduce la cosiddetta “targa personale” del veicolo, che viene trattenuta dal titolare in caso di trasferimento di proprietà del veicolo (non abbinabile a più di un mezzo);− consente il rilascio del duplicato della carta di circolazione, non solo in caso di smarrimento,ma anche nel caso di deterioramento e/o distruzione dell’originale;− inasprisce le sanzioni per chi modifica i ciclomotori al fine di aumentarne le prestazioni;− disciplina la “cosiddetta guida accompagnata”, consentendo ai giovani 17enni, titolari di patente di guida categoria “A”, di esercitarsi, previa presentazione/accettazione di un apposita istanza, alla guida di autoveicoli aventi massa non superiore a 3,5 t., purché accompagnati da un soggetto titolare di patente di guida categoria“B” da almeno 10 anni.;− per il conseguimento del certificato di idoneità per la guida dei ciclomotorida parte dei minori di anni 14, la legge introduce l’obbligo, a decorrere dal 19 gennaio 2011 di una lezione teorica, di almeno un’ora, volta ad acquisire le conoscenze sul funzionamento dei ciclomotori, ed il superamento, dopo l’esame teorico, diuna prova pratica di guida;− eleva il limite di potenza massima dei veicoli che i titolari di patente “B” possono condurre nel primo anno dal conseguimento della patente “B” (da 50 kw/t a 55 kw/t, ovvero 70 kw per i veicoli di categoria M1);− obbliga l’uso delle “luci anabbaglianti”, anche nei centri abitati,per i ciclomotori, motocicli, tricicli e quadricicli pena la sanzione amministrativa da 38€ a 155 €;− abroga il divieto di tenere il motore acceso allo scopo di mantenere in funzione il condizionatore,durante la fermata del veicolo, e riduce l'ammontare delle sanzioni pecuniarie perinfrazione del divieto di sosta e di fermata nel caso di veicoli a due ruote (art. 27);− l’art.28 prevede:• la dispensa dall’obbligo delle cinture di sicurezza per i conducenti dei veicoli per laraccolta/ trasporto di rifiuti e ad uso speciale, quando sono impiegati in attività di igieneambientale nei centri abitati/zone industriali e artigianali;• l’obbligo della cintura di sicurezza anche sulle cosiddette “minicar”;− prevede in tema di guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche/stupefacenti :• la depenalizzazione della sanzione prevista per la guida con tasso alcolemico da 0,5 g/l a0,8 g/l, riformulandola in termini di sanzione amministrativa pecuniaria, anziché di ammenda;• l’inasprimento del minimo edittale della pena ( da 3 mesi a 6 mesi) qualora venga accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l;• il raddoppio del periodo di fermo amministrativo del veicolo (adesso fino a 180 giorni) se ilconducente in stato di ebbrezza provochi un incidente stradale;• la revoca della patente di guida qualora al conducente che provochi un incidentestradale sia accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l;• la tempestiva trasmissione al prefetto competente per territorio, per gli eventuali provvedimenti di competenza, della copia della certificazione medica rilasciata dalle strutturesanitarie attestante il tasso alcolemico di soggetti rimasti coinvolti in incidenti stradalida parte degli organi di polizia, che hanno proceduto agli accertamenti;• pene alternative al carcere per i conducenti fermati in stato di ebbrezza dovuta ad alcool e/odroga, che non abbiano provocato incidenti;• il divieto assoluto di porsi alla guida dopo aver assunto bevande alcoliche: per i giovanicon meno di 21 anni; per i neopatentati nei primi tre anni dal conseguimento dellapatente “B”; per i guidatori professionali ed i conducenti di veicoli per il trasporto di personeo cose con massa a pieno carico superiore a 3,5 t.;• che il personale sanitario ausiliario delle forze di polizia possa sottoporre i conducenti adaccertamenti clinico - tossicologici e strumentali o analitici su campioni di mucosa -fluido del cavo orale;− con l’art. 36 riduce, da 150 a 90 gg., il termine entro il quale deve essere notificato il verbale di contestazione della violazione al C.d.S., e da 150 a 100 giorni il termine per la notificaall’obbligato in solido dell’avvenuta contestazione;− destina, agli organi di polizia che ne facciano richiesta, i veicoli acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca;− vieta la vendita per asporto e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcolichenelle aree di servizio autostradali dalle ore 22.00 alle 6.00. Se nel biennio viene reiterata una diqueste violazioni, il Prefetto dispone la sospensione della licenza amministrativa per 30 giorni relativa alla somministrazione di alcolici e superalcolici;− vieta, dalla ore 3.00 alle 6.00, la vendita e/o somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche nei locali notturni, obbligando i titolari / gestori a collocare all'uscita degli stessi un apparecchio per la rilevazione volontaria del tasso alcolemico e delle tabelle illustrative dei danni che fa l'alcool (l’obbligo" investetutti i locali, anche bar, alberghi e ristoranti che proseguono l'attività dopo le ore 24). La sanzione pecuniaria varia da 300 a 1.200 euro (il sindaco può consentire una deroga la nottedel 15 agosto e del 31 dicembre).Per gli esercizi "di vicinato" la vendita è vietata dalle ore 24 alle ore 6. Si prevede poi chei concessionari demaniali di spiagge possano organizzare "happy hours", con somministrazione di bevande alcoliche dalle ore 17.00 alle 20.00, dietro autorizzazione della commissione tecnica di pubblico spettacolo (in caso di violazione è prevista una sanzione pecuniariafino a 20mila euro, più la sospensione da 7 a 30 giorni dell'attività, in caso di recidiva;
Art. 186. Guida di veicoli sotto l'influenza dell'alcool.
1. È vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche.
2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto noncostituisca più grave reato:
a) con l'ammenda da 500,00 euro a 2.000,00 euro qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 g/l e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre mesi a sei mesi; b) con l'ammenda da 800,00 euro a 3.200,00 euro e con l'arresto fino a 6 mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue, in ogni caso, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da 6 mesi ad 1 anno;
c) con l'ammenda da 1.500,00 euro a 6.000,00 euro e con l'arresto da 3 mesi ad 1 anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l). All'accertamento del reato consegue, in ogni caso, la sanzione amm./va accessoria della sospensione della patente di guida da 1 a 2 anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente è raddoppiata. La patente di guida è sempre revocata, quando il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate o di complessi di veicoli, ovvero in caso di recidiva nel biennio. Ai fini del ritiro della patente si applicano le disposizioni dell'articolo 223 del C.d.S.. Con la sentenza di condanna, ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche se e' stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato ai sensi dell'articolo 240/2°c. del codice penale, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Il veicolo sottoposto a sequestro può essere affidato in custodia al trasgressore, salvo che risulti che abbia commesso in precedenza altre violazioni della disposizione di cui alla presente lettera. La procedura di cui ai due periodi precedenti si applica anche nel caso di cui al comma 2-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 2 sono raddoppiate e, fatto salvo quanto previsto dalla lettera c) del medesimo comma 2, è disposto il fermo amm.vo del veicolo per 90 giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. È fatta salva in ogni caso l’applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223. 2-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica 2-quater. Le disposizioni relative alle sanzioni accessorie di cui ai commi 2° e 2°-bis si applicano anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti 2-quinquies. Salvo che non sia disposto il sequestro ai sensi del comma 2°, il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, puo' essere fatto trasportare fino al luogo indicato dall'interessato o fino alla piu' vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o al gestore di essa con le normali garanzie per la custodia. Le spese per il recupero ed il trasporto sono interamente a carico del trasgressore 2-sexies. L'ammenda prevista dal comma 2° è aumentata da un terzo alla metà quando il reato è commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7. 2-septies. Le circostanze attenuanti concorrenti con l'aggravante di cui al comma 2° -sexies non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa. Le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante 2-octies. Una quota pari al 20% dell'ammenda irrogata con la sentenza di condanna che ha ritenuto sussistente l'aggravante di cui al comma 2° sexies è destinata ad alimentare il Fondo contro l'incidentalità notturna.
3. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 4°, gli organi di Polizia stradale possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.
4. Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 3° hanno dato esito positivo, in ogni caso d'incidente ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psicofisica derivante dall'influenza dell'alcool, gli organi di Polizia stradale anche accompagnandolo presso il più vicino ufficio o Comando, hanno la facoltà di effettuare l'accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento.
5. Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l'accertamento del tasso alcolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1° e 2°, da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. I fondi necessari per l'espletamento degli accertamenti di cui al presente comma sono reperiti nell'ambito dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale.
6. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4° o 5° risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 (g/l), l'interessato è considerato in stato di ebbrezza ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2°.
7. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3°, 4° o 5°, il conducente è punito con le pene di cui al comma 2°, lettera c). La condanna per il reato di cui al periodo che precede comporta la sanzione amm/va accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da 6 mesi a 2 anni e della confisca del veicolo con le stesse modalità e procedure previste dal comma 2°, lettera c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione. Con l'ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del c. 8°. Se il fatto è commesso da soggetto già condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato, è sempre disposta la sanzione am/va accessoria della revoca della patente di guida.
8. Con l'ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica, che deve avvenire nel termine di 60 giorni. Qualora il conducente non vi si sottoponga entro il termine fissato, il prefetto può disporre, in via cautelare, la sospensione della patente di guida fino all'esito della visita medica.
9. Qualora dall’accertamento di cui ai commi 4° o 5° risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 1,5 g/l, ferma restando l’applicazione delle sanzioni di cui ai commi 2° e 2°-bis, il prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione della patente fino all’esito della visita medica di cui al comma 8°.
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