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Saporiregionali.it - Legislazione sul commercio

Buon Giorno - martedì 19 marzo 2024 - 06:16:07

 


Art.110 TULPS Legge sui videogiochi: normativa, contingentamento, illeciti e sanzioni per gli esercenti




 

NUOVA NORMATIVA 2012 SUI VIDEOGIOCHI NEW SLOT E VLT (VIDEOLOTTERIES), contingentamento e prontuario violazioni amministrative: Clicca qui'!!

Visto il difficile intreccio di norme e disposizioni direttoriali che si sono susseguite nel tempo in merito all'installazione di giochi leciti nel contesto degli esercizi commerciali, lo staff di Sapori Regionali pubblica un sunto delle norme al fine di dare agli esercenti un valido strumento per adeguarsi alle norme stesse ed evitare sanzioni salate e, in casi estremi, anche sanzioni penali. Intanto ricordiamo che dal mese di maggio di quest'anno, anche il personale della SIAE può effettuare le ispezioni presso gli esercizi commerciali tese a riscontrare il rispetto della normativa vigente e le eventuali violazioni nello specifico settore del gioco, trasmettendo i relativi verbali di accertamento agli uffici dell'Azienda Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS) competente per territorio per la successiva irrogazione delle sanzioni amministrative.

In fondo sono elencate le sanzioni che si eviteranno adeguandosi alla normativa vigente.

Per quanto concerne gli apparecchi da gioco con vincita in danaro ( i cosiddetti comma 6 ) in quanto disciplinati dall'art. 110 comma 6 lett. a del TULPS ( Testo Unico di Leggi di Pubblica Sicurezza), devono:

- essere obbligatoriamente collegati in rete;

- essere presente insieme all'elemento dell'aleatorietà anche l'abilità del giocatore;

- la durata min. della partita deve essere di 4 secondi;

- devono essere attivabili con monete metalliche non superiori ad 1 euro;

-possono distribuire vincite in danaro non superiori a 100 euro erogate direttamente dalla macchina in monete metalliche;

- devono essere minuti di sigilli che ne garantiscano l'immodificabilità;

- non possono assolutamente riprodurre il gioco del poker ne le sue regole fondamentali;

- le vincite su un ciclo di 140.000 partite devono risultare superiori al 75% delle somme giocate.

Per quanto concerne gli apparecchi da gioco senza vincite in denaro, i cosiddetti comma 7A ( art. 110 comma 7a del TULPS) devono:

- funzionare in maniera elettromeccanica;

- essere privi di monitor;

- funzionare esprimendo la propria abilità fisica o strategica;

- essere attivabili con sole monete metalliche del valore non superiore ad un euro;

- erogare piccoli premi di oggettistica, non convertibili in danaro e comunque del valore non superiore a 20 volte il costo della partita;

- non permettere l'accumulo di punti tramutabili in crediti per prolungamenti o ripetizioni di partite o per partite successive;

- essere identificati con apposita targhetta inamovibile esterna o interna ma visibile dall'esterno del gioco;

- non possono riprodurre il gioco del poker o le sue regole fondamentali;

- devono essere dotati di sigilli che ne garantiscano l'immodificabilità.

Per quanto concerne gli apparecchi da gioco senza vincite in danaro i cosiddetti comma 7C ( art.110 comma 7c del TULPS) devono:

- il costo della partita può essere superiore a 50 centesimi di euro;

- dispone di una scheda di gioco;

- prevede soltanto la presenza dell'abilità del giocatore;

- può permettere l'utilizzo di più giocatori contemporaneamente in multipostazione;

- possono prevedere dei dispositivi periferici utilizzabili dal giocatore per poter interagire con il gioco;

- sono privi di rulli meccanici e virtuali ovvero di dispositivi a led o ottici atti a visualizzare le varie fasi del gioco;

- non prevedono la distribuzione di premi o di vincite di qualsiasi natura;

- non consentono la ripetizione di partite ne l'accumulo di punti per prolungamenti o partite successive;

- devono essere identificabili attraverso una targhetta inamovibile posta all'esterno del gioco o all'interno ma visibile dall'esterno;

- non possono riprodurre il gioco del poker o le sue regole fondamentali;

- devono essere dotati di sigilli che ne garantiscono l'immodificabilità.

SANZIONI Amministrative:

1) Violazione del divieto di consentire l'uso degli apparecchi di gioco ai minori di anni 18:

art. 110 comma 8 e 8 bis del TULPS ( sanzione pecuniaria all'esercente da 500 euro a 3000 con sanzione accessoria della chiusura dell'esercizio fino ad un massimo di 15 gg.);

2) Installazione di apparecchi non conformi o privi di titoli autorizzatori: - distribuire, installare o consentire l'uso di qualunque specie di apparecchi o congegni non rispondenti alle caratteristiche e  alle prescrizioni indicate nei comma 6 o 7 e nelle disposizioni di legge e amministrative attuative di detti commi -

art. 110 comma 9 lett. c - d - f e comma 9 bis del TULPS ( sanzione pecuniaria al gestore/esercente  di euro 4000 con sanzione accessoria della sospensione della licenza da 1 a 30 gg. nonchè revoca delle licenze in caso di reiterazione delle violazioni e confisca degli apparecchi); Esempi di tale violazione sono: mancato collegamento alla rete telematica; apparecchi installati e non collegati; collegamento di apparecchi non conformi.

 3) Art.110 comma 9 lett. c secondo periodo e lett. e comma 9 bis del TULPS: -  ( Corrispondere, a fronte delle vincite, premi in danaro o di altra specie, comunque diversi da quelli ammessi ) -  sanzione prevista per l’esercente di 4000 euro con sanzione accessoria di a) sospensione della licenza da 1 a 30 gg.; b) revoca delle licenze in caso di reiterazione delle violazioni; c) confisca degli apparecchi;

p.s. Con riferimento alle sanzioni in cui è previsto il minimo e il massimo edittale es. da 500 a 3000 euro, la sanzione da pagare in caso di contestazione da parte delle Autorità competenti sarà il doppio del minimo o un terzo del massimo ( che spesso coincidono e che nel caso contrario si applicherà la sanzione più conveniente - piu' piccola - al trasgressore).

4) Art. 110  comma 9 lett. d e lett. e comma 9 bis del TULPS: - ( Distribuire, installare o consentire l’uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni per i quali non siano stati rilasciati i titoli autorizza tori previsti dalle norme vigenti ) – sanzione prevista per il gestore – esercente da euro 500 a euro 3000 con sanzione accessoria: a) sospensione della licenza da 1 a 30 gg.; b) revoca delle licenze in caso di reiterazione delle violazioni; c) confisca degli apparecchi;

5)  Art. 110 comma 9 lett. f del TULPS: - (  Mancata apposizione sugli apparecchi dei titoli autorizzatori. In particolare è obbligatoria l’esposizione del nulla osta di distribuzione ( NOD) in copia conforme rilasciato da AAMS, del nulla osta di messa in esercizio (NOE) in originale ) – sanzione prevista per il gestore – esercente da euro 500 a euro 3000 con sanzione accessoria: a) sospensione della licenza da 1 a 30 gg.; b) revoca delle licenze in caso di reiterazione delle violazioni; IN QUESTO CASO NON E’ POSSIBILE LA CONFISCA.

           N. B.:  ·         E’ obbligatoria l’esposizione del  Nulla Osta alla Distribuzione in copia conforme all’originale e del Nulla Osta alla messa in Esercizio in originale;·         esiste una distinzione tra il mancato rilascio dei titoli (per cui è prevista la sanzione pecuniaria nonché il sequestro e la confisca) e la mancata apposizione dei Nulla Osta sull’apparecchio ( per cui è prevista solo la sanzione pecuniaria, senza il sequestro);·         In caso di furto o smarrimento del NOE o del NOD, l’apparecchio deve essere immediatamente disinstallato dal locale. Successivamente si presenta una denuncia di furto alle autorità competenti e con la stessa si richiede ad AAMS il rilascio di un nuovo nulla osta sostitutivo;·         Per le AWP oltre agli originali di NOE e NOD, bisogna apporre sulla macchina anche  l’ ORIGINALE DELL’ATTESTATO DI CONFORMITA’. Tale attestato viene rilasciato direttamente dal produttore dell’apparecchio insieme al NOD.   Quindi, solo per i comma 6a) ci devono essere 3 titoli autorizzatori, NOD, NOE e Attestato di Conformità. -          Giochi di cui all’art. 110, comma 7° ( Sono gli apparecchi da intrattenimento elettromeccanici privi di monitor quali le gru meccaniche, pesche orizzontali e verticali. Il premio dipende dall’abilità del giocatore che lo deve individuare e agganciare);-          Giochi di cui all’art. 110, comma 7 c ( Sono i cosiddetti “videogiochi” che non consentono nessuna vincita nemmeno in natura. Si basano sull’intrattenimento - esempio : simulatore -). Apparecchi Meccanici: AM1 (Biliardo e apparecchi similari attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo);AM2 (Elettrogrammofono e apparecchi similari attivabili a moneta o gettone);AM3 (Apparecchi meccanici attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo: calcio balilla – bigliardini e apparecchi similari);

AM4 (Apparecchi elettromeccanici attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo:Flipper, gioco elettromeccanico dei dardi e apparecchi similari);

AM5 (Apparecchi meccanici e/o elettromeccanici per bambini attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo: congegno a vibrazione tipo “Kiddie rides” e apparecchi similari);AM6 (Apparecchi elettromeccanici attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo: gioco a gettone azionato da ruspe e apparecchi similari). SANZIONI PENALI:  -  Art. 221 TULPS ( Mancata esposizione della tabella dei giochi proibiti): sanzione per l’esercente Ammenda fino a €. 154,00 e Arresto fino a 3 mesi;-  Art. 718 c.p (Consentire il gioco d’azzardo) : sanzione per giocatore / esercente Ammenda fino ad €.. 206,00 e Arresto da 3 mesi ad 1 anno;-  Art. 723 c.p. (Mancanza di autorizzazione di pubblica sicurezza): sanzione per l’esercente Ammenda da €. 5 ad €. 110.

 

CONTINGENTAMENTO:

NUMERO MASSIMO DI APPARECCHI COMMA 6 INSTALLABILI

(Decreto interdirettoriale del 27/10/2003 e Decreto Interdirettoriale del 18/01/2007)

Bar -caffè - internet point - edicola - aeroporti - sala bingo - centri commerciali - cinema/multisala - stazione di trasporto   -  Circoli con lic. di somm. bevande   Esercizi che raccolgono scommesse (Tabaccheria con Lotto /Enalotto  ecc.):

- da 0 a 14 mq. di somministrazione: nessun comma 6 e nessun comma 7a, 7c o AM obbligatori se installati apparecchi di altre tipologie;

- da 15 a 29 mq. di somministrazione: max 1 gioco comma 6 e almeno un gioco comma 7a, 7c o AM obbligatori se installati apparecchi di altre tipologie;

- da 30 a 50 mq. di somministrazione: max 2 giochi comma 6 e almeno un gioco comma 7a, 7c o AM obbligatori se installati apparecchi di altre tipologie;

- da 51 a 99 mq. di somministrazione: max 2 giochi comma 6 e almeno un gioco comma 7a, 7c o AM obbligatori se installati apparecchi di altre tipologie;

- da 100 a 149 mq. di somministrazione: max 3 giochi comma 6 e almeno un gioco comma 7a, 7c o AM obbligatori se installati apparecchi di altre tipologie;

Ristoranti e circoli con licenza di somministrazione di alimenti e bevande:

- da 0 a 29 mq. di somministrazione: nessun gioco comma 6 e nessun gioco comma 7a, 7c o AM obbligatori se installati apparecchi di altre tipologie;

- da 30 a 59 mq. di somministrazione: max 1 gioco comma 6 e almeno un gioco comma 7a, 7c o AM obbligatori se installati apparecchi di altre tipologie;

- da 60 a 100 mq. di somministrazione: max 2 giochi comma 6 e almeno un gioco comma 7a, 7c o AM obbligatori se installati apparecchi di altre tipologie;

- da 101 a 199 mq. di somministrazione: max 2 giochi comma 6 e almeno un gioco comma 7a, 7c o AM obbligatori se installati apparecchi di altre tipologie;

- da 200 a 299 mq. di somministrazione: max 3 giochi comma 6 e almeno un gioco comma 7a, 7c o AM obbligatori se installati apparecchi di altre tipologie;

 Alberghi:

- da 0 a 19 camere: nessun gioco comma 6 e nessun gioco comma 7a, 7c o AM obbligatori se installati apparecchi di altre tipologie; 

- da 20 a 39 camere: max 1 gioco comma 6 e almeno un gioco comma 7a, 7c o AM obbligatori se installati apparecchi di altre tipologie;

- da 40 a 59 camere: max 2 giochi comma 6 e almeno un gioco comma 7a, 7c o AM obbligatori se installati apparecchi di altre tipologie;

- da 60 a 79 camere: max 3 giochi comma 6 e almeno un gioco comma 7a, 7c o AM obbligatori se installati apparecchi di altre tipologie;

- da 80 a 100 camere: max 4 giochi comma 6 e almeno un gioco comma 7a, 7c o AM obbligatori se installati apparecchi di altre tipologie;

- da 101 a 199 camere : max 4 giochi comma 6 e almeno un gioco comma 7a, 7c o AM obbligatori se installati apparecchi di altre tipologie;

- da 200 a 299 camere: max 5 giochi comma 6 e almeno un gioco comma 7a, 7c o AM obbligatori se installati apparecchi di altre tipologie;

- da 330 camere e oltre: max 6 giochi comma 6 e almeno un gioco comma 7a, 7c o AM obbligatori se installati apparecchi di altre tipologie;

Stabilimenti balneari: 

- da 0 a 999 mq. di somministrazione: nessun gioco comma 6 e nessun gioco comma 7a, 7c o AM obbligatori se installati apparecchi di altre tipologie;

- da 1000 a 1999 mq. di somministrazione: max 1 gioco comma 6 e almeno un gioco comma 7a, 7c o AM obbligatori se installati apparecchi di altre tipologie;

- da 2000 a 2500 mq. di somministrazione: max 2 giochi comma 6 e almeno un gioco comma 7a, 7c o AM obbligatori se installati apparecchi di altre tipologie;

- da 2501 a 4999 mq. di somministrazione: max 2 giochi comma 6 e almeno un gioco comma 7a, 7c o AM obbligatori se installati apparecchi di altre tipologie;

- da 5000 a 7499 mq. di somministrazione: max 3 giochi comma 6 e almeno un gioco comma 7a, 7c o AM obbligatori se installati apparecchi di altre tipologie;

Agenzia scommesse (ippiche, sportive) ed altri punti vendita previsti art. 38 commi 2 e 4 del D.L. 04.07.06 n.223 convertito dalla legge 04.08.06 n.248:- Max 1 apparecchio ogni 5 mq. fino ad un massimo di 24; Se l'area è inferiore a 40 mq. max 8 apparecchi installabili. Almeno un gioco comma 7a/c o AM; 

 Sale  Bingo destinate al gioco di cui al decreto Ministero delle Finanze 31.01.2000, n. 29: - Max 1 apparecchio ogni 20 mq fino ad un massimo di 75; Se l'area è inferiore a 600 mq. max 30 apparecchi installabili. Almeno la metà degli apparecchi comma 6 installati dovranno essere comma 7/c o AM.;

 

 
 
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